Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2416 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2416 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MONTARULI GIOVANNI N. IL 16/06/1974
avverso la sentenza n. 825/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Montaruli Giovanni ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli
dal giudice di primo grado per il reato di calunnia, per avere
denunciato falsamente lo smarrimento di assegno bancario, in tal
modo simulando a carico del beneficiario, cui aveva consegnato il

riferimento alla valutazione della prova sotto il profilo del
dolo, alla qualificazione giuridica dei fatti, all’affermazione
della colpevolezza, alla mancata declaratoria di prescrizione del
reato.

Il ricorso è inammissibile, in quanto in diritto mira a rimettere
in discussione il principio, ormai consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la denuncia di
smarrimento, lungi dall’esaurirsi nella partecipazione di un
evento anodino, è traccia di reato e rientra perciò nella
previsione dell’art. 368/1 cp. Ne discende che, quando tale
denuncia costituisce l’abusato espediente per bloccare la
circolazione del titolo di credito, il denunciante è ben conscio
di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto, a cui
ha trasmesso l’assegno, potrà essere perseguito di ufficio insieme
agli altri eventuali giratari per furto aggravato o ricettazione,
e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce
del reato di appropriazione di cosa smarrita, delitto per cui non
ha presentato querela. Ma la sola possibilità, di cui si

è

accettato il rischio, di provocare ingiustamente l’apertura di un
procedimento penale integra il reato di calunnia ed è perciò
corretto attribuire tale delitto a chi falsamente denunzia lo
smarrimento di un assegno (ex multis Cass.Sez.VI 24/8/02 Bonafede;
28/3/01 Macrì; 29/1/99 Gioviale; 2/3/92 Arduini).
Nel merito le censure del ricorrente sono speculari a quelle poste
a fondamento dell’appello, sulle quali già si è pronunciato il
2

titolo tracce di reato, e denuncia difetto di motivazione in

giudice del gravame e più ancora il giudice di primo grado, e
tendono in definitiva a sottoporre al giudizio di legittimità,
anche attraverso la denuncia di travisamenti, una valutazione
sulla ricostruzione della vicenda, e dell’elemento soggettivo del
reato, alternativa a quella, operata dai giudici del merito,
coerente con le risultanze acquisite e in maniera immune da vizi
logici e giuridici, come tale, non censurabile in questa sede.
della sentenza di secondo grado il termine di cui al combinato
disposto degli artt.157-160 cp. non era ancora decorso, onde la
non valutabilità del ricorso in forza della inammissibilità delle
precedenti censure (Cass.Sez.Un.27/6-11/9/2001 n.33542 Rv.219531)
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in
favore della cassa delle ammende della somma,

ritenuta

di

giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
sigliere est.

Il

Quanto infine alla prescrizione, rileva il collegio che alla data

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