Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2416 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2416 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HARITY .MOHAMED AYOUB N. IL 15/10/1989
avverso la sentenza n. 1397/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
EL HARITY Mohamed Ayoub ricorre contro la sentenza d’appello
specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia genericamente mancanza di motivazione.
§2.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non indi-
sure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e,
quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex. plurimis, Cass., Sez. 6,
8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
ca le questioni che non sarebbero state trattate dal giudice d’appello, cosicché le cen-