Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24157 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24157 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 16/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA ELENA N. IL 25/11/1952
avverso la sentenza n. 1546/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA „ 0.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i ‘ m’
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5 De Luca Elena

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Teramo ha affermato la responsabilità dell’ imputata in epigrafe
in ordine al reato di lesioni personali commesso con violazione delle norme sulla sicurezza
del lavoro. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l’operaio Achille Lupi, perforatore

trivella azionata da un collega. In quel frangente veniva colpito agli occhi da uno schizzo
di terreno staccatosi dalle aste della trivella, riportando grave causticazione corneale.
All’imputata, nella veste di amministratore unico della S.r.l. Eurodrill è stato mosso
l’addebito di non aver adeguatamente informato il lavoratore in materia di sicurezza e di
salute sul lavoro e di non averlo fornito di occhiali di protezione prescritti dalla normativa
antinfortunistica e dal piano di sicurezza aziendale.

2. Ricorre per cassazione l’imputata.
Si espone che alla Corte d’appello era stato devoluto il tema afferente alla
esistenza di eventuale responsabilità in capo all’amministratore di fatto e non
dell’imputata che rivestiva solo formalmente tale incarico. La Corte d’appello non ha preso
in esame la questione, essendosi limitata a rilevare l’inesistenza di alcuna delega,
questione distinta da quella prospettata.
La medesima questione viene prospettata sotto il profilo afferente all’elemento
psicologico del reato. Si lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare che la
veste puramente formale assunta dalla ricorrente escludeva che potesse essere ravvisato
l’elemento soggettivo del reato. Le circostanze indicate si desumono dalle dichiarazioni
rese dal coniuge di Matteo, che ha ammesso il ruolo di amministratore in capo la moglie e
si é- invece pienamente assunto il ruolo di gestore del cantiere. In conseguenza ogni
addebito afferente alla violazione della normativa antinfortunistica nel cantiere avrebbe
dovuto essere semmai rivolto al coniuge.

3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata dà atto che l’imputata assume di essere esente da
responsabilità y rivestendo il loro ruolo meramente formale di amministratore. Si obietta a
tale deduzione che il marito dell’imputata, Filippo di Matteo, era responsabile tecnico del
cantiere nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso di specie
la responsabilità incombe sulla imputata nella veste di datore di lavoro. D’altra parte, si
aggiunge, non è emersa alcuna delega delle funzioni proprie del datore di lavoro. Ne
discende che la stessa imputata aveva in via primaria l’obbligo di assicurare l’incolumità
dei lavoratori.
Tale valutazione è immune da censure. Invero l’addebito che fonda la
responsabilità attiene alla formazione del lavoratore, alla sua informazione in ordine alla
gestione dei rischi tipici del lavoro svolto, nonché alla predisposizione degli strumenti di

specializzato, all’interno di un cantiere transitava in un’area in cui era in funzione una

protezione prescritti. Ne discende che tali doveri, essendo afferenti alla complessiva
organizzazione aziendale ed alla sua sicurezza, non possono non gravare in prima persona
sul datore di lavoro che nella specie è stato correttamente individuato nell’amministratore
dell’azienda.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali; nonché alla rifusione delle spese di parte civile che
appare congruo liquidare come in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in euro 1.800,00
oltre IVA e CPA come per legge.

Roma 16 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

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(Rocco Marco BLAIOTIA)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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