Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24156 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24156 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 16/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISTEAN VASILE N. IL 06103/1963
avverso la sentenza n. 5849/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ? .
che ha concluso per (
Ct., p, <4..cu‘rc,1 jr Utliterpor.-le.iserte-eiviler*Arv v Uditi difensor Avv. II " , ie 47. r I " c c.k tt. hr t; 2 Ritenuto in fatto - Con sentenza resa in data 21.2.2012, la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 1.7.2011 con la quale il tribunale della stessa città ha condannato Cristean Vasile alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico di cui all'art. 186, comma 7, c.d.s., e di ulteriori euro 2.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente. Reati commessi entrambi in Milano il 28.4.2010. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, in primo luogo, la nullità della notificazione del decreto di citazione relativo ad entrambi i giudizi di merito, atteso che in data 21.5.2010 l'imputato aveva nominato un proprio difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso lo stesso, laddove i nominati decreti di citazione erano stati notificati presso il precedente difensore, non essendo evidentemente stato reperito l'imputato presso il domicilio dichiarato al momento dell'originaria sua identificazione. Nel merito, con riguardo all'imputazione relativa al preteso rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia contraddittoriamente affermato come lo stato di coscienza e di volontà dell'imputato non fosse stato "completamente" eliso dalla condizione di ubriachezza in cui lo stesso si trovava, senza spiegare, tuttavia, perché tale compromissione, quanto meno parziale, non avrebbe dovuto incidere sul preteso rifiuto all'espletamento delle analisi. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione con riguardo all'asserita natura dolosa del comportamento illecito dell'imputato, con riferimento al predetto rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, avendo la corte omesso di spiegare adeguatamente le ragioni dell'esclusione della relativa natura colposa, con la conseguente impossibilità di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto. Al riguardo, la corte territoriale avrebbe omesso alcuna motivazione sul punto, limitandosi a rilevare che la condotta dell'imputato di mettersi alla guida sarebbe stato certamente riconducibile alla sua volontà, là dove la doglianza sollevata in sede d'appello riguardava, evidentemente, non già la condotta di guida in stato di ebbrezza, bensi la differente condotta contestata, consistente nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti de quibus. Da ultimo, il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte del giudice d'appello, della censura relativa alla illegittimità della confisca dell'autovettura usata dall'imputato, stante la già tempestivamente dedotta appartenenza di fatto di detta vettura in capo al proprio figlio. i. • Considerato in diritto 2.1. - Il primo motivo, relativo alla dedotta nullità delle notificazioni dei decreti di citazione, è infondato. Dall'esame degli atti del processo (legittimamente valutabili dal giudice di legittimità, trattandosi di contestazione di errores in procedendo: cfr. Ca.S.S., Sez. Un., n. 42792/2001, Rv. 220092) risulta che, nell'atto d'appello, il Cristean non ha dedotto alcuna nullità riferibile al decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado (dunque ogni eventuale nullità sul punto deve ritenersi sanata). Peraltro, la citazione relativa al primo giudizio risulta notificata presso lo stesso difensore di fiducia che ha difeso l'imputato nel giudizio di primo grado. Anche la notificazione della citazione dell'imputato in appello risulta eseguita presso il difensore di fiducia che ha difeso l'imputato nella fase di gravame; difensore che nulla ha eccepito nel corso del giudizio di secondo grado. Sul punto, trovano applicazione i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di notificazione della citazione al difensore di fiducia, la citazione dell'imputato non è omessa, bensì eventualmente affetta da nullità a regime intermedio, che deve ritenersi sanata se nulla il difensore abbia eccepito in giudizio, dovendo ritenersi comunque idonea, la notificazione al difensore di fiducia, a far ritenere prevedibilmente acquisita la conoscenza dell'atto nella sfera dell'imputato (v. ex multis, Cass., Sez. 2, n. 35345/2010, Rv. 248401). 2.2. - I restanti motivi di ricorso dell'imputato sono infondati. Con motivazione dotata di logica coerenza e consequenzialità argomentativa, la corte d'appello di Milano ha evidenziato come il comportamento tenuto dall'imputato, inquadrabile come rifiuto a sottoporsi alla prova del tasso alcolemico allo stesso richiesta, fosse caratterizzato da aspetti rappresentativi idonei a attribuirne la qualifica di comportamento cosciente e consapevole, avendo l'imputato, dapprima accolto la richiesta di sottoporsi alla prova dell'etilometro, e successivamente eluso il test, mimando il gesto di bere da una bottiglia, in tal senso manifestando con chiarezza la volontà di non sottoporsi più alla prova, apparendo inverosimile una supposta incapacità a utilizzare correttamente l'apparecchio a causa del forte stato di ubriachezza. D'altro canto, lo stesso imputato, pur in stato di ebbrezza, era stato capace di sottoscrivere i verbali di contestazione delle infrazioni e di fornire le proprie generalità, risultando consapevole di doversi sottoporre a una prova inizialmente accettata, con la conseguente ragionevole conclusione di una conservata capacità di percezione e 3 rappresentazione della realtà e di comprendere il significato dei propri comportamenti. Tali considerazioni della corte territoriale, pienamente rispettose di un'adeguata misura di coerenza logica, nel confermare il giudizio espresso in ordine alla consapevole volontà dell'imputato di rifiutarsi al compimento del test inizialmente accettato, inducono ad attestare la totale infondatezza delle doglianze sul punto sollevate dall'odierno ricorrente, tanto in relazione al ricorso dei requisiti della coscienza e volontà dell'azione, quanto alla relativa natura di comportamento doloso. Con riguardo, infine, al tema della confisca, del tutto correttamente, sul piano della consequenzialità logica, la corte territoriale ha ritenuto che l'accertata intestazione della vettura de qua in capo all'imputato (e l'obiettivo riscontro di tale circostanza formale, costituita dall'effettiva utilizzazione dell'autovettura da parte dello stesso) sia valso a confermare l'effettiva appartenenza dell'automobile all'imputato, con il conseguente accertamento della totale infondatezza del corrispondente motivo di impugnazione in questa sede riproposto dall'imputato. Per questi motivi La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2013. 4

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