Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24155 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24155 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO SALVATORE N. IL 02/02/1969
avverso la sentenza n. 5493/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott. r)-1,1-0
che ha concluso per ; -C

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/04/2013

,

3 RAIMONDO

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Milano, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la
penale responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di guida senza
patente e di violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.

2. Ricorre per cassazione l’imputato.
2.1 Si lamenta che per il reato di guida senza patente non avrebbe potuto
essere irrogata la sanzione della reclusione bensì solo quella dell’ammenda.

2.1 Si deduce altresì che senza motivazione si è esclusa la possibilità di
concedere le attenuanti generiche. Si è erroneamente opinato che il primo
giudice avesse espresso giudizio di equivalenza tra la recidiva e l’attenuante in
questione/ mentre in realtà il Tribunale non aveva per nulla concesso la detta
circostanza.

3. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ravvisato la continuazione fra i reati contestati e, ritenuta
altresì la recidiva, applicata la diminuente connessa alla scelta del rito, ha
pronunziato la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione. Tale
statuizione è stata confermata dalla Corte d’appello per ciò che attiene al
trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la pena determinata dal
primo giudice è congrua in rapporto alla gravità dei fatti ed al negativo profilo di
personalità; e che l’applicazione della recidiva trova giustificazione in
considerazione della dimostrata pericolosità e della insofferenza alle regole. Si è
aggiunto che la contestazione della recidiva di cui al quarto comma dell’articolo
99 cod. pen. esclude che possa essere ritenuta la prevalenza delle attenuanti
generiche.
Alla stregua di tale valutazione è priva di pregio la prima censura
afferente alla determinazione della pena con riguardo alla continuazione. Invero,
come ritenuto dalla costante e condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte
(S.U. Rv. 209487), l’incremento della sanzione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. va
rapportato alla pena prevista per il reato più grave, anche se di specie diversa.
Dunque, correttamente, in relazione al reato contravvenzionale, si è operato un
aumento sulla pena detentiva prevista per il delitto.

3.1 D’altra parte il complessivo apprezzamento sulla congruità della pena
e sull’impossibilità di operare alcuna riduzione risponde con implicita evidenza

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alla deduzione con la quale la difesa invocava l’applicazione delle attenuanti
generiche. Sotto tale riguardo l’enunciazione erronea contenuta in sentenza,
afferente alla concessione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice,
costituisce un dato privo di rilievo nella logica della motivazione che, come si è
esposto, è efficacemente imperniata su dati di significati, che escludono in radice
la possibilità di concedere qualunque attenuazione del trattamento sanzionatorio
e, dunque, anche di ravvisare l’attenuante invocata.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 16 aprile 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

( ‘sa BIANCHI)

(Rocco Marco BLAIOTTA)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione PenaIe

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condanna al pagamento delle spese processuali.

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