Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24154 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 24154 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENZA PAOLO N. IL 18/08/1972
avverso la sentenza n. 2117/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pre…t 7i,”
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/04/2013

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 28.11.2011, la corte d’appello di
Milano ha integralmente confermato la sentenza del tribunale di Lodi
del 7.12.2010 con la quale Paolo Venza è stato condannato alla pena
di 4 anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in relazione al
reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente dallo stesso
commesso in Melegnano il 29.11.2010.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidato a due motivi d’impugnazione, rilevando, da
un lato, il difetto di motivazione in relazione ai presupposti per l’applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., con specifico riferimento all’erroneo giudizio in chiave prognostica formulato dal giudice di merito, e, dall’altro, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena, ritenuta dal giudice
d’appello “necessariamente elevata” e non invece corrispondente ai
criteri di cui all’art. 133 c.p..
Con lo stesso ricorso, l’imputato ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., per contrasto
con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost, nella parte in cui vieta il giudizio
di prevalenza tra le circostanze attenuanti ad effetto speciale e la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p..
Con successiva memoria depositata in data 28.3.2013, l’imputato, ritenuta assorbita la questione di costituzionalità sollevata per
effetto dell’emissione della sentenza della corte costituzionale n.
251/2012, ha insistito per raccoglimento del ricorso e l’annullamento
della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con motivazione dotata di logica coerenza e consequenzialità
argomentativa, la corte di appello di Milano ha valutato la condotta
dell’imputato oggetto d’esame considerandola sintomatica (alla luce
dei precedenti specifici rilevati) di una modalità di vita dell’imputato,
alla quale lo stesso non è in grado, o non vuole, porre lecite alternative, in ciò individuando la specifica espressività del fatto concreto, capace di evidenziare la maggiore capacità a delinquere del reo e quindi
espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, come tale
idonea a giustificale il concreto riconoscimento dei presupposti per
l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale,
allo stesso contestata.
2.1. –

Deve, viceversa, ritenersi fondato il motivo di ricorso riguardante il giudizio di comparazione tra le circostanze, avendo la
corte territoriale escluso a priori la possibilità di un giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73
2.2. –

2

d.p.r. n. 309/90 sulla contestata recidiva reiterata, in applicazione
dell’art. 69, quarto comma, c.p..
L’applicabilità di tale norma, a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 251/2012, deve tuttavia ritenersi esclusa, avendo il giudice delle leggi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma, c.p. (come sostituito dall’art. 3 della legge n.
251/2005), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. n.
309/90 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale, per la riconosciuta manifesta irragionevolezza della disciplina
su tale punto delineata dal legislatore, altresì in contrasto i principi di
cui all’art. 27 della carta costituzionale.
Tale premessa impone di procedere all’annullamento della
sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di comparazione tra le
circostanze, con il conseguente rinvio sul punto alla corte territoriale,
rigettando nel resto il ricorso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze e rinvia alla Corte d’appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2013.

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