Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24141 del 19/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24141 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 19/02/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INCANDELA ANNA N. IL 20/07/1965
SPECIALE ROSARIO N. IL 14/09/1977
CONIGLIARO GIUSEPPE N. IL 30/06/1933
avverso la sentenza n. 3204/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
-3 GIU 2013
IIFun~sdo Gkid” ”

rio

I difensori di Incandela Anna, Speciale Rosario, Conigliaro Giuseppe
ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che,in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cefalù del

22.2.2010,

ha riconosciuto le attenuanti generiche a Speciale ed Incandela
riducendo,di conseguenza,la pena e confermando nel resto la sentenza
di condanna per il reato di ricettazione.
penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione
elemento soggettivo del reato ;
deduce la difesa di Speciale la violazione di legge ed il vizio di
motivazione non avendo accolto la Corte la richiesta di integrazione
probatoria diretta all’acquisizione del contratto stipulato con la Wind
ed il difetto di motivazione circa i criteri di valutazione degli indizi ;
deduce il difensore di Conigliaro l’omessa motivazione del
provvedimento impugnato, sia in fatto che in diritto.
I ricorsi sono inammissibili per violazione dell’art. 591 lettera c) in
relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché i motivi sono
generici , assertivi privi di reale e motivata critica a punti specifici
della sentenza impugnata, mentre quello di Incandela contiene
affermazioni contrastanti con la consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità in materia di dolo della ricettazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
— ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al versame to della somma di C
L000,00, ciascuno, in favore della Cassa delle a ende.
Così de s

orna, camera di consiglio del 19 feb raio 2013

Il Cons

latore

M. B

Il
A.

sidente
ito

Deduce la difesa di Incandela la erronea applicazione della legge

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