Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24132 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24132 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASOTTO ROBERTO N. IL46/11/1965
avverso la sentenza n. 1268/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 19/02/2013
1.-Masotto Roberto ricorre a mezzo del difensore di fiducia avverso la
sentenza del GIP del Tribunale di Verona che ha applicato, su richiesta
delle parti, la pena anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per
rapina impropria , chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo
l’omessa motivazione in ordine alla insussistenza di elementi che
avrebbero consentito il proscioglimento.
2.- Il ricorso è inammissibile.
“Nel procedimento di
applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg . cP.P.),
(queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento
e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di
motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”.(Cass., sez. 2, 14
gennaio 2009, n. 5240).
2.1 Nella specie il Giudice per le Indagini Preliminari ha dato conto, con
motivazione sintetica ma esaustiva, del controllo effettuato sulla
sussistenza dei fatti e dell’esclusione dei presupposti di cui all’art.129
E’ già stato ritenuto da questa Corte che:
cod .proc.pen.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma
determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(Corte
Cost. 186/2000).
P.Q.M.
2
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla assa delle
Ammende.
Roma, camera di consiglio del 19.2.2013
Il Consi le e stensore
M.B. atd
Il P
idente
A. ; ‘osito
Così dec s