Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2413 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2413 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INGHINGOLO MICHELE N. IL 30/12/1962
avverso la sentenza n. 107/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

INGHINGOLO Michele ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia genericamente mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non indi-

ca le questioni che non sarebbero state trattate dal giudice d’appello, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e,
quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6,
8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

§2.

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