Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24121 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24121 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VORRARO ROSA MARIA N. IL 21/02/1969
avverso la sentenza n. 2135/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 19/02/2013
La difesa di Vorrano Rosa Maria, imputata di truffa e tentata
truffa in danno dell’INPS ricorre per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, chiedendone l’annullamento
e deducendo :
a)
La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in relazione alla valutazione delle prove dichiarative , ritenute
attendibili solo parzialmente.
Va
innanzitutto
premesso
che secondo un
principio
giurisprudenziale consolidato di questa Corte, il controllo di
legittimità sulla motivazione di cui all’art.606 co 1 lett.e) cod.
proc. pen. non concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’
l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla
verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti
che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)
l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Le doglianze prospettate in ricorso, comunque, non rivestono il
carattere di precisione e specificità richiesto, a pena di
inam missibilità dell’impugnazione dall’art.581 lett.c)
cod.proc.pen. perché si limitano a formulare le censure senza
indicarne le ragioni. A tal proposito giova ribadire che:”È
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in
fatto o in diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con
cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica
nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione)».
[Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851 Ced Cass., rv. 246980].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente
deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e
della somma di €1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi
nella condotta della ricorrente estremi di responsabilità ex art.
616 c.p.p. [Corte Cost. 13.6.2000 n. 186]
P. Q. M.
2
Il ricorso è manifestamente infondato
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €1.O00,00
alla Cassa delle ammende.
Così d is in Roma, camera di consiglio del 19.2.213