Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24120 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24120 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROPEA FRANCESCO N. IL 23/12/1956
avverso la sentenza n. 5446/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 19/02/2013
Il difensore di Tropea Francesco ricorre avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Torino,indicata in epigrafe,che ha confermato
integralmente la sentenza del Tribunale di Torino del 18. 7.
2 011
di condanna del Tropea per il reato di rapina pluriaggravata
,deducendo la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine
all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva ed il mancato
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché il motivo
di ricorso è generico ed assertivo e privo di contenuti di reale
censura alla decisione impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che
lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al ver amento della
somma di C 1.000,o0 in favore della Cassa delle amm nde.
Così deci
Il Consi
M. B Ta dei
orna, camera di consiglio del 19 febbr lo
201
Il Pijesidente
A. oosito
riconoscimento delle attenuanti generiche.