Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2412 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2412 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTANGELO FRANCESCO N. IL 24/08/1971
avverso la sentenza n. 220/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SANTANGELO Francesco ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e chiede l’assoluzione, assumendo che lo stupefacente era
destinato all’uso esclusivo proprio e, in subordine, la riduzione della pena al minimo

§2.

Il ricorso svolge motivi di puro merito, diversi da quelli consentiti

dalla legge.
Comunque la sentenza impugnata ha puntualmente spiegato le ragioni per
cui ha ritenuto di affermare la colpevolezza dell’imputato (costui aveva confessato che
la sostanza stupefacente doveva essere consegnata a Lettieri Fabio per lo spaccio e
quest’ultimo aveva confermato l’intesa) e di respingere la richiesta di riduzione della
pena (la personalità negativa desumibile dai precedenti penali).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

edittale.

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