Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24110 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24110 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRANQUILLO MARIO N. IL 08/09/1938
avverso la sentenza n. 1146/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 19/02/2013
La difesa di Franquillo Mario ricorre
avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Perugia del 3.2.2011, che ha confermato la
sentenza di condanna
pronunciata dal Tribunale della stessa
città,sezione distaccata di Foligno
il 25.5.2012 ,per il reato di
Rapina impropria, rideterminando la pena, lamentando
di motivazione
il difetto
circa la ricostruzione dei fatti ed il mancato
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in
relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché il motivo di
ricorso è generico ed apodittico e privo di una reale censura alla
motivazione dell’impugnata sentenza.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una
somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del
fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”.(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r orrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di ro 1000,00
alla Cassa delle Ammende.
Così de iso in Roma, camera di consiglio del 19.2.201
Il Cons
e Estensore
idente
riconoscimento dell’attenuante dell’art.62.4 cod.pen.