Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2411 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2411 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRATICO’ DEMETRIO N. IL 10/12/1966
avverso la sentenza n. 1370/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PRATICO’ Demetrio ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che avrebbe ceduto lo stupefacente a Pedà Patrizia per un con-
2.
mancanza di motivazione sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche
e sulla mancata riduzione della pena inflitta al minimo edittale.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente . infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che del
preteso consumo di gruppo mancava del tutto la prova, mentre la pena inflitta non poteva essere ridotta a causa dei gravi e specifici precedenti penali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor.rente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
sumo di gruppo;