Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 241 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 241 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro

avverso la sentenza del 27/09/2011 del Giudice di pace di Vibo Valentia R.G.
42/2008
emessa nei confronti di
Giancotti Gioacchino, nato a Serra San Bruno il 15/12/1954
Giancotti Luigino Antonio, nato a Vibo Valentia il 07/10/1985

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De
Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata
Ritenuto In fatto
1. Con sentenza del 27/09/2011, il Giudice di pace di Vibo Valentia ha assolto
Gioacchino Giancotti e Luigino Antonio Giancotti dal reato di cui all’art. 594 cod.
pen., perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui all’art. 582 cod. pen.,
perché il fatto non sussiste. li giudice, con riferimento all’imputazione relativa
alla frasi ingiuriose pronunciate all’indirizzo di Rita La Gamba, ha escluso la
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Data Udienza: 30/11/2012

sussistenza dell’ingiuria, ritenendo che era ravvisabile “una sorta di litigio”, nel
quale non era stato possibile accertare lo scambio di frasi tra le parti, e che,
comunque, si inseriva un rapporto di cattivo vicinato esistente da circa un anno,
talché ricorreva l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 599, comma secondo cod.
pen. Con riferimento al reato di cui all’art. 582 cod. pen. il giudice non ha
rinvenuto una prova certa del fatto che gli imputati avessero lanciato delle
bottiglie di vetro nei confronti della La Gamba, provocando la contusione sofferta
dalla vittima.

ricorso per cassazione, lamentando manifesta illogicità della motivazione e
violazione di legge, in quanto il giudice di pace: a) non aveva tenuto conto della
certificazione medica attestante le lesioni sofferte dalla parte offesa, del tutto
compatibili con l’azione aggressiva ascritta agli imputati e con il rinvenimento sul
balcone della parte offesa dei resti di una bottiglia di vetro; b) aveva ritenuto
sussistente la causa di non punibilità prevista dall’art. 599, comma secondo, cod.
pen., nonostante l’assenza di prova di uno specifico comportamento ingiusto
della persona offesa idoneo a determinare la condotta ingiuriosa degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile, dal momento che la sentenza di proscioglimento del
giudice di pace è impugnabile dal P.M. unicamente con il ricorso per cassazione
(Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv. 252902).
2. Il ricorso è fondato.
Con riferimento al reato di cui all’art. 582 cod. pen., la motivazione non fornisce
alcuna spiegazione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona
offesa, nonostante la presenza di resti di bottiglia di vetro sul balcone di
quest’ultima e il referto medico n. 2961 del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo
Valentia del 24/07/2007.
Con riferimento al reato di cui all’art. 594 cod. peri., va rilevato: da un lato, che i
rapporti di cattivo vicinato, per come descritti in sentenza, non integrano la
causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma secondo, cod. pen., non
emergendo dalla motivazidne alcun elemento idoneo a connotare il
comportamento della persona offesa in termini di ingiustizia, né a far ritenere
che la condotta offensiva sia stata realizzata “subito dopo” un fatto ingiusto;
dall’altro, la sentenza impugnata non spiega le ragioni della ritenuta
inattendibilità delle dichiarazioni della persona e del coniuge della stessa.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice di Pace di
Vibo Valentia per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Vibo Valentia per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 30/11/2012
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2. lI Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ha proposto

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