Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 241 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 241 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONDELLO PASQUALE N. IL 24/09/1950
avverso l’ordinanza n. 1178/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe Tribunale di sorveglianza di Roma,
dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Pasquale Condello avverso il
decreto del 15.2.2012 – notificato al predetto il 16.2.2012 – con il quale il
Ministero della giustizia prorogava il regime detentivo differenziato di cui all’art.
41

bis Ord. Pen. perché fuori termine.

fiducia, denunciando la violazione di legge rilevando che la notifica del
provvedimento del Ministero era avvenuta il 17.2.2012 e non il 16.2.2012.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
Infatti, pur computando dal 17.2.2012 il termine di venti giorni per proporre
il reclamo, l’impugnazione in data 8.3.2012 è ugualmente tardiva tenuto conto
che il mese di febbraio nell’anno 2012 ha 29 giorni.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del difensore di

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