Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2409 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2409 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCARFEO GIULIANO CLAUDIO N. IL 26/06/19M
avverso la sentenza n. 2989/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.,FRANCESQO V49pL9
GRAMENDOLm.attc 42. tikt,,texe-Lzed PU-Pkb:Itk, eAtt altACM:2—
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Data Udienza: 11/12/2012

. Scarfeo Giuliano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
che decidendo a seguito di rinvio della Cassazione per annullamento della sentenza
della medesima corte in data 4/6/09, in riforma della sentenza di condanna del
giudice di primo grado per i reati di truffa e falso, contestati ai capi 4),5),8),10) ha
dichiarato n.d.p. per i reati ai capi 4),5), perché estinti per prescrzione e rideterminato
la pena per i residui reati in anni due mesi dieci di reclusione e €700,00 di multa, e
denuncia, insistendo nella memoria difensiva in data 23/11/2012, vizio di
motivazione in riferimento al computo della pena irrogata e l’assoluta incongruenza
tra le pene comminate sotto il vincolo della continuazione per i singoli reati e
l’ammontare complessivo della pena inflitta, indicata nel dispositivo in misura
diversa da quella calcolata in motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende
sostanzialmeAtL a dunciare un errore materiale della corte di merito che
nell’indicarélraiir& o per a continuazione con i reati, già giudicati con sentenza
irrevocabile del medesimo G.I.P. in data 30/5/2007, nella stessa misura di cui alla
precedente sentenza della corte di appello annullata dalla Cassazione, ha menzionato
la sola pena di mesi quattro, anziché quella di anni uno e mesi quattro, come disposto
nella sentenza annullata.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012

Fatto e diritto

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