Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2409 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2409 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANO NUNZIO N. IL 29/07/1971
avverso la sentenza n. 10458/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GIULIANO Nunzio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia genericamente “mancanza e Contraddittorietà della decisione”.
Il ricorso è privo del requisito della specificità, perché non indica
quale parte della motivazione sarebbe lacunosa o contraddittoria e, ancor meno, le ragioni del vizio denunciato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
§2.