Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2408 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2408 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLOPEDE ANDREA N. IL 15/04/1977
avverso la sentenza n. 12611/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BELLOPEDE Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione,
censurando che non sia stata riconosciuta l’attenuante di cui.all’art. 62 n. 6 cod.pen.,
per avere egli indicato spontaneamente alla polizia giudiziaria il luogo ove custodiva la

Con memoria trasmessa il 6.11.2013 la difesa insiste per l’accoglimento del
ricorso.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, specificando che l’imputato, propiziando il sequestro della sostanza stupefacente, aveva posto fine alla consumazione del reato, e non già eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo.
In effetti l’attenuante in questione, nel premiare il comportamento del colpevole che si adopera per elidere o attenuare le conseguen2e del reato, presuppone
che il reato sia stato già consumato. Nella presente fattispecie, in cui l’imputato era
autore di un reato permanente (detenzione illecita di sostanza stupefacente), la consegna della sostanza alla polizia giudiziaria ha determinato la cessazione della permanenza, senza che si siano verificate conseguenze dannose o pericolose sulle quali il
colpevole potesse influire (v. Cass., Sez. 6, 4.6.2009 n. 26160, Ciano, rv 244468;

idem, 7.4.1994 n. 6757, Deidda, rv 198741).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

sostanza stupefacente, consentendone il sequestro.

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