Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24077 del 19/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24077 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANTO’ NUNZIO N. IL 04/06/1964
avverso la sentenza n. 47/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
04/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
Data Udienza: 19/02/2013
PANTO’ Nunzio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina il 4 luglio 2011,
lamentando genericamente vizio di motivazione e violazione di legge in punto di
responsabilità.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
7?
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento
delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa de e ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013
Il ConsilWre estensore
ente
OSSERVA