Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24066 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24066 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIOLI SILVANO N. IL 18/09/1954
avverso la sentenza n. 32821/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 24/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/05/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Il Difensore di MARIOLI Silvano, indagato nell’ambito del p.p. n.
12/43970, propone ricorso straordinario ex art. 625bis c.p.p. avverso la
sentenza emessa da questa Corte di cassazione il 24.10.2013 con la
quale – a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica presso il

del riesame di Roma con la quale era stato rigettato l’appello avverso il
provvedimento reiettivo di sequestro degli specchi d’acqua antistanti al
circolo gestito dalla società Nuovo Circolo Fiumara Grande snc – detta
ordinanza del Tribunale è stata annullata con rinvio.
2. Deduce il ricorrente che la decisione di questa Corte sarebbe stata
assunta in violazione dell’art. 24 Cost. siccome né l’imputato né il
difensore avevano potuto partecipare alla relativa udienza per omessa o
nulla notifica dell’avviso di fissazione della medesima udienza.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Invero, il rimedio straordinario azionato nella specie è ammesso solo a
favore del condannato avverso provvedimenti della corte di cassazione
che rendono definitiva una sentenza di condanna. Qualità soggettiva che
non può essere riconosciuta al ricorrente indagato che ha partecipato
all’incidente cautelare.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14.5.2014

Tribunale di Roma avverso la ordinanza emessa il 9.7.2013 dal Tribunale

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