Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24061 del 06/05/2016

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24061 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 06/05/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 06/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI
che ha concluso per

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2016

– Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d’appello di Brescia ha, con la sentenza impugnata, confermato quella
emessa dal Tribunale di Como, che aveva condannato A.A. – insieme

commesso allacciando abusivamente la propria abitazione alla rete del gas.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato con
due motivi.
2.1. Col primo lamenta che la Corte d’appello non si sia pronunciata su un punto
di decisiva rilevanza: il fatto che il perito nominato dal Tribunale aveva escluso
che una tubazione collegasse l’abitazione degli imputati alla rete del gas.
2.2. Col secondo lamenta che sia stato ritenuto integrato l’elemento obbiettivo
del reato nonostante la mancanza di prova della contestata sottrazione (la stessa
derubata non era stata in grado di determinare i quantitativi di gas
indebitamente sottratti). Mancanza tanto più rilevante in quanto i coniugi
avevano acquistato l’abitazione – priva, peraltro, di un impianto di riscaldamento
– il 6/11/2008 e l’accesso dei verificatori ENI era avvenuto undici mesi dopo, il
9/10/2009. E tuttavia, in tale periodo i coniugi avevano vissuto altrove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente si limita
a riproporre la tesi sostenuta in giudizio e debitamente confutata non solo dal
giudice di primo grado, ma anche da quello d’appello, che già aveva rilevato la
pedissequea riproposizione della linea difensiva originaria in maniera apodittica e
aspecifica, con argomenti che non si confrontavano con la motivazione della
sentenza impugnata. Entrambi i giudici di merito hanno spiegato che gli
accertamenti peritali vanno in direzione contraria a quella supposta dal
ricorrente, essendo stato accertato da tecnici dell’ENI, in data 6/11/2008, che
sulla conduttura principale (e regolare) del gas fu installata una derivazione
abusiva e che questa derivazione “proseguiva al di sotto del muro di cinta della
proprietà degli imputati”, finendo in una zona in cui vi era la sola proprietà di
costoro. Circostanza, questa, ben nota all’imputato, il quale, secondo il suo
stesso dire, aveva – lavorando con il piccone – “involontariamente rotto la
diramazione” e provveduto egli stesso alla riparazione. Dagli accertamenti
2

alla moglie B.B., non ricorrente – per furto di energia (gas),

effettuati – nel 2011 – dal perito è risultato, inoltre, che la casa degli imputati
era provvista di un piano cottura – certamente utilizzato, per i segni presenti sui
bruciatori – collegato ad un tubo che moriva in una parete, dopo aver percorso
un tratto nel sottopavimento della cucina. Pertanto, sebbene al momento della
verifica peritale il collegamento alla rete del gas risultasse interrotto, tutto
lasciava intendere che un collegamento era stato stabilito in precedenza. Del
tutto logica è, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti i giudicanti, secondo
cui il collegamento era stato interrotto dopo la scoperta dell’inganno. Né giova

dell’elaborato peritale, posto che, non essendo stato dedotto, né dimostrato, il
travisamento della prova, l’indagine affidata a questa Suprema Corte concerne
esclusivamente la congruenza e la logicità della motivazione esibita dai giudici di
merito, e non già la sua corrispondenza al risultato istruttorio.
Né è priva di congruenza e logicità la risposta – pure data dalla Corte
d’appello – all’ulteriore motivo di doglianza, relativa alla possibilità che altri
avessero effettuato l’allaccio abusivo, prima che l’immobile venisse acquistato
dagli imputati, e alla mancanza di prova circa gli esatti quantitativi sottratti. Del
tutto logicamente i giudici hanno rilevato che – non essendo stato l’immobile
abitato da altri soggetti prima che venisse acquistato dagli imputati – solo
costoro potevano aver effettuato l’allaccio di cui si discute, e che la
quantificazione del gas sottratto non poteva essere affidato ad altri che alla
società erogatrice del gas, la quale, in mancanza di dispositivi di misura, non
poteva operare che in via presuntiva. La motivazione con la quale si è affermata
la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli è quindi tutt’altro che
manifestamente illogica e a questa Corte non è consentito un intervento in
sovrapposizione ricostruttiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa
nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in
Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/5/2016

all’imputato addurre una diversa lettura delle dichiarazioni del perito e

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