Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24058 del 14/05/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24058 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUINTINO MASSIMILIANO N. IL 27/06/1975
avverso la sentenza n. 306/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Osc?..A- CEbe441K 6-D
che ha concluso per / ‘ ‘citAndukkeo/hr W/e, J.,,l d

Udito, per la parte civile, l’Avv /

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Data Udienza: 14/05/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 31.5.2013 la Corte di appello di Ancona , a seguito di
gravame interposto dall’imputato QUINTINO Massimiliano avverso la
sentenza emessa il 28.10.2011 dal Tribunale di Pesaro, in parziale
riforma di quest’ultima ha ridotto la pena inflitta al predetto imputato

341bis c.p. ( capo b).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo erronea applicazione degli artt. 337 e 341 bis
c.p. e vizio della motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe
omesso la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo
b) e del relativo profilo psicologico e, quanto al capo a), non si terrebbe
conto del più completo quadro probatorio, al di là delle sole dichiarazioni
della parte offesa, mancando gli estremi della resistenza.
3.

Il ricorso è infondato.

4.

Integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di
minaccia che manifestino la volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto
d’ufficio e risultino idonee ad incutere timore e coartare la volontà del
destinatario. (Fattispecie nella quale un detenuto, alla richiesta della
polizia penitenziaria di consegnare alcuni beni che custodiva nella cella,
aveva risposto: ” Se avete coraggio entrate in cella e prendeteveli con la
forza”)

(Sez.

6,

Sentenza n.

17919

del

12/04/2013 Rv. 256475

Imputato: P.G. in proc. Celentano); e, ancora, perché sia integrato il
delitto di cui all’art. 337 cod. pen. non è necessario che sia impedita, in
concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente
che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di
ufficio o di servizio, indipendentemente dall’esito positivo o negativo di
tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli
atti predetti (Sez. 6, Sentenza n. 46743 del 06/11/2013 Rv. 257512
Imputato: Ezzamouri).
5.

Nell’alveo della richiamata legittimità , dalla lettura della motivazione
resa da entrambe le conformi statuizioni in ordine al profilo di
responsabilità, l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ad
entrambi i reati è ineccepibilmente giustificata sulla base della
ricostruzione in fatto secondo la quale il QUINTINO – mentre l’agente
penitenziario stava compiendo una attività di vigilanza ritirando un sacco
di frutta macerata dalla cella del predetto detenuto – lo minacciava per
1

riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 337 c.p. ( capo a) e

ciò di «fargliela pagare cara » e di accusarlo falsamente di averlo
percosso e ferito, altresì, ingiuriandolo, manifestando tali condotte una
opposizione all’attività di servizio in corso e recando un danno all’onore
ed al decoro dell’agente penitenziario che stava eseguendo il proprio
dovere.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, 14.5.2014

delle spese processuali.

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