Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24056 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24056 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAZAZZARA RAFFAELE N. IL 26/12/1950
avverso l’ordinanza n. 500009/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
27/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor

Data Udienza: 28/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Massimo Galli, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Capone in sost. Ciopccarelli, il quale
si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Lazazzara Raffaele propone ricorso per cassazione contro

decreto di sequestro preventivo emesso dal gip in data 13 dicembre
2013, in quanto indagato dei reati di cui agli articoli 10-bis (omesso
versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento
dell’Iva) del decreto legislativo 74-2000.
2.

Lazazzara Raffaele censura la predetta ordinanza per i seguenti

motivi:
a. violazione di legge in relazione all’intervenuta prescrizione
delle condotte delittuose contestate; trattandosi di fatti posti
in essere nell’anno di imposta 2005, entrambi i reati
sarebbero ad oggi prescritti, per cui non potrà mai giungersi
ad una sentenza di condanna con relativa confisca.
b.

Mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.

c.

Mancanza di motivazione sulla eccepita incompetenza per
territorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e perché
non è possibile dedurre il vizio di motivazione nei provvedimenti
cautelari di natura reale. Sul punto, vi è comunque motivazione al
secondo capoverso della pagina quattro, ove si osserva che non è
contestata la riconducibilità delle violazioni fiscali all’indagato. Non ci
si trova, pertanto, di fronte ad una totale assenza di motivazione, né
ad una motivazione solo apparente.
2. Anche il terzo motivo di ricorso è generico, valutativo (“…
sembra accertato…”)

non

e fondato su mere asserzioni del tutto

apodittiche, specie a fronte delle indicazioni sulla connessione
1

l’ordinanza del tribunale del riesame di Torino che ha confermato il

individuate all’ultimo capoverso della pagina quattro. In ogni caso,
evidenziata l’esistenza di una pur succinta motivazione, va ribadito
quanto espresso al punto precedente in ordine alla impossibilità di
eccepire il vizio di motivazione in materia di misure cautelari reali.
3. Coglie, invece, nel segno il primo motivo di ricorso, sulla
prescrizione; in diritto, è principio consolidato che è illegittimo il
sequestro preventivo di un bene, anche se finalizzato alla confisca, in
caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell’esercizio

mancanza del “fumus” del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n.
24162 del 06/04/2011 – dep. 16/06/2011, Vitale, Rv. 250641; conff.
sez. 3, Sentenza n. 5857 del 06/10/2010, Rv. 249517, Sez. 1,
Sentenza n. 33129 del 06/07/2004, Rv. 229387).
4. Il vizio del provvedimento, peraltro, risiede nella motivazione, perché
il tribunale non può limitarsi, di fronte all’eccezione della prescrizione
del reato, ad affermare che potrebbero esserci cause di interruzione
o successive contestazioni di recidiva che possono influire sul termine
prescrizionale.
5. Le cause interruttive sono necessariamente anteriori e quindi il
tribunale avrebbe dovuto valutarne in concreto la sussistenza,
mentre la recidiva è una circostanza che deve sussistere al momento
di commissione del reato contestato e quindi anche con riferimento a
tale aspetto il tribunale non poteva limitarsi a dire genericamente che
in teoria avrebbe potuto esserci in futuro la relativa contestazione,
dovendo accertare se vi erano i presupposti per la sua eventual
applicazione.
6. Sotto tali profili la motivazione del tribunale – che ha giustificato I
conferma del sequestro sulla considerazione che non può allo stato
escludersi l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione e
soprattutto la successiva contestazione di circostanze rilevanti per il
calcolo del termine prescrizionale, quali ad esempio la recidiva – è
inidonea a giustificare il mancato esame, in concreto, del motivo di
ricorso proposto dall’indagato. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà
verificare in primis se, con riferimento alla data di commissione dei
reati (data che non viene nemmeno indicata in modo specifico) ed
all’esistenza di eventuali cause di interruzione della prescrizione – il
reato sia ad oggi estinto, eventualmente considerando, ove passibili

2

dell’azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della

di contestazione, altre circostanze potenzialmente influenti sul calcolo
del termine prescrizionale.
7. In caso di accertata prescrizione, applicherà i principi di diritto sopra
riportati.

p.q.m.

nuovo esame.
Così deciso il 28/05/2014

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per

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