Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24055 del 28/05/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24055 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRROTTINA ANTONIO N. IL 30/03/1962
avverso l’ordinanza n. 500002/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
14/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi dif or Avv.;
Data Udienza: 28/05/2014
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Massimo Galli, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Placco, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Pirrottina Antonio propone ricorso contro l’ordinanza del tribunale
gip il 13 dicembre 2013, lamentando violazione di legge per mancata
notifica dell’avviso di udienza al secondo difensore, violazione
tempestivamente eccepita ed erroneamente disattesa.
2.
Secondo il difensore l’omissione dell’avviso risulta più che evidente
se si legge il decreto di sequestro ove, al terzo rigo del riquadro riferito
all’indagato Pirrottina, viene indicato come co-difensore di fiducia
l’avvocato Militerni Vincenzo; afferma la difesa che il decreto di
sequestro non potesse non essere presente nel fascicolo processuale
trasmesso al tribunale del riesame, per cui nulla di più era esigibile alla
difesa sulla prova di esistenza della relativa nomina difensiva, trovandosi
essa agli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale del riesame ha respinto l’eccezione relativa alla
mancata notifica affermando che nel fascicolo processuale mancava
l’atto di nomina dell’avvocato Militerni, né il difensore richiedente il
riesame (avvocato Placco) dava atto nella propria istanza di tale nomina.
2. Il ricorso è fondato; il tribunale, di fronte alla intestazione del
decreto di sequestro, ove vi era l’indicazione specifica dell’avv. Militerni
quale difensore di fiducia, non poteva limitarsi a prendere atto della
mancanza dell’atto di nomina nel fascicolo trasmesso per il riesame, ma
avrebbe dovuto verificare, semmai, se tale atto era stato depositato
nelle precedenti fasi del giudizio ed eventualmente richiederlo al Pubblico
Ministero. L’indicazione del difensore nell’atto gravato rendeva
necessaria tale indagine, essendo quantomeno verosimile la fondatezza
dell’eccezione di mancata notifica, tempestivamente sollevata.
1
della libertà di Torino che confermava il decreto di sequestro emesso dal
3. Poiché la mancata notifica al co-difensore di ufficio configura
un’ipotesi di nullità, se tempestivamente – come nel caso di specie eccepita, ne consegue che l’ordinanza debba essere annullata, con rinvio
al tribunale di Torino per nuovo esame.
p.q.nn.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Torino per
Così deciso il 28/05/2014
nuovo esame.