Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24054 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24054 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Restaino Angelo, nato a Noia, il 25/9/1984;

avverso la sentenza del 22/10/2013 del Tribunale di Noia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTI)
1.11 Tribunale di Noia, su conforme richiesta delle parti, applicava a Restaino Angelo ex
art. 444 c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata recidva, la pena di mesi tre di reclusione per il reato di
rissa aggravata ai sensi dell’art. 588 comma 2 c.p.

Data Udienza: 23/05/2014

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato eccependo l’illegalità della
pena applicata e correlati vizi motivazionali del provvedimento impugnato, rilevando in
tal senso come, a seguito dell’esito a lui favorevole del giudizio di bilanciamento,
potesse essergli irrogata esclusivamente la pena pecuniaria contemplata per la
fattispecie non circostanziata di rissa di cui all’art. 588 comma 1 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

prospettate dal ricorrente.

2. Va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se
è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti
l’entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione
a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata (ex multis Sez. 6,
n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 5, n. 5018/00
del 19 ottobre 1999, PG in proc. Rezel D. ed altri, Rv. 215673, in fattispecie identica a
quella oggetto del presente procedimento).

3. Ciò detto, ricordato che l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 588 c.p.
costituisce un’aggravante della rissa comune di cui al primo comma dello stesso
articolo e non una fattispecie autonoma di reato, deve rilevarsi che l’accordo tra le
parti recepito dal giudice del merito ha comportato il riconoscimento all’imputato delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, ma non
anche sulla suddetta aggravante di cui al citato art. 588 comma 2.
3.1 La pena concordata e applicata dal giudice secondo l’evidenziato percorso deve
però ritenersi illegale.
3.2 In tal senso va infatti ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze
previsto dall’art. 69 c.p. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il
bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti o viceversa, dovendosi
invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e
ritenute dal giudice (Sez. 5, n. 12988 del 22 febbraio 2012, P.G. in proc. Benatti, Rv.
252313).
3.3 Pertanto, una volta preso atto della volontà delle parti di riconoscere all’imputato
le attenuanti generiche, il giudice non avrebbe potuto avvallare un accordo che ne
prevedeva la comparazione esclusivamente con la recidiva e non anche con
l’aggravante di cui all’art. 588 comma 2 c.p., dalla cui elisione attraverso l’esito
concordato del bilanciamento avrebbe invece dovuto conseguire l’impossibilità di
tenere conto per la base di calcolo della ia cornice edittale e del tipo di sanzione più

1.11 ricorso è fondato ancorchè per ragioni solo in parte coincidenti con quelle

gravi previsti dalla disposizione suindicata, dovendosi invece fare riferimento alle pene
individuate dal primo comma dello stesso articolo per il caso della rissa non aggravata.

4. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al
Tribunale di Noia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Tribunale di Noia.
Così deciso il 23/5/2014

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al

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