Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24053 del 23/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24053 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Fontana Mario Ernesto, nato a Monza, il 17/9/1961;

avverso la sentenza del 27/11/2013 del G.i.p. del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1.0ggetto di impugnazione è la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano ha
applicato ex art. 444 c.p.p. a Fontana Mario Ernesto per i reati di bancarotta

Data Udienza: 23/05/2014

fraudolenta documentale e impropria da reato societario la pena di anni uno di
reclusione calcolata quale aumento per la continuazione su quella irrogata in occasione
di precedente condanna riportata dall’imputato, rigettando contestualmente la
richiesta proposta ex art. 53 I. n. 689/1981 di sostituzione della suddetta pena con la
sanzione sostitutiva della libertà controllata.
2. Il ricorso proposto dall’imputato a mezzo del proprio difensore deduce violazione di
legge in merito al recepimento parziale dell’accordo delle parti, evidenziando in

accogliere la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avrebbe dovuto rigettare in
toto il patteggiamento e non rimodularne il contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di patteggiamento, la
richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non
alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice
incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa
qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini
del patto intervenuto tra le parti che ha natura unitaria in vista della applicazione della
pena concordata (Sez. 4, n. 18136 del 10 aprile 2012, Figgini, Rv. 253770; in senso
analogo Sez. Un., n. 295/94 del 12 ottobre 1993, P.M. in proc. Scopel, Rv. 195618).
Una volta formatosi l’accordo tra le parti anche sulla sanzione sostitutiva – possibilità
espressamente contemplata dal primo comma dell’art. 444 c.p.p. – non è dunque nel
potere del giudice accogliere la richiesta di patteggiamento solo con riguardo alla pena
detentiva sostituita, atteso che una siffatta decisione si pone in contrasto con il
principio per cui egli è tenuto ad accettare integralmente la richiesta delle parti, se
ritenuta legittima, ovvero a respingerla in toto, dovendovi essere correlazione tra
quanto richiesto consensualmente dalle parti e quanto stabilito dal giudice (ex multis
Sez. 4, n. 4701 del 14 gennaio 1993, Borighian, Rv. 194160).
Una volta ritenuti insussistenti nel caso di specie i presupposti per procedere alla
richiesta sostituzione, il G.i.p. monzese avrebbe dovuto pertanto rigettare nella sua
interezza il patteggiamento che la contemplava e non accoglierlo solo nella parte
relativa all’applicazione della pena detentiva.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio e gli atti trasmessi
al G.i.p. del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

proposito come il giudice, in caso di valutazione negativa circa la possibilità di

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del
Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Così deciso il 23/5/2014

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