Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2405 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2405 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUSASSO FELICE N. IL 03/06/1967
avverso la sentenza n. 12252/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SUSASSO Felice ricorre contro l’ordinanza che ha dichiarato
inammissibile, perché tardivo, l’appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen. e 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è privo dell’indispensabile requisito della specificità, per-
ché la censura proposta non ha alcuna pertinenza con la decisione impugnata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
§2.