Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24047 del 26/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24047 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EMANUELE VINCENZO N. IL 18/O 1 / 1 95 7
avverso l’ordinanza n. 963/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 26/03/2014

,t

Letta la requisitoria in data 18/09/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa M. Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 14/05/2013, la Corte di appello di Catania ha
dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta da Vincenzo Emanuele

Nel corso dell’udienza del 15/04/2013, il Giudice dell’udienza preliminare,
nel rigettare la richiesta di incidente probatorio, avrebbe «anticipato con ogni
evidenza il proprio convincimento asserendo che l’accusa appare sostenibile in
dibattimento non soltanto dalla consulenza ma da molti altri atti», il che
integrerebbe la causa di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., per avere il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni e prima che fosse
pronunciata la decisione, anticipato un giudizio.
Nel ritenere assolutamente infondata l’istanza di ricusazione, la Corte di
appello sottolinea che la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa
era stata, come tale, rigettata dal G.U.P. richiamando l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’udienza preliminare segue un
percorso diverso da quello dell’udienza di espletamento dell’incidente probatorio
(al fine di evitare abnormi dilazioni della prima); la richiesta, inoltre, era stata
disattesa anche ove dovesse essere intesa come sollecitazione dei poteri del
giudice ex art. 422 cod. proc. pen., con la motivazione che si assume costituire
anticipazione di giudizio. L’avere il G.U.P. rigettato la richiesta di espletamento
della perizia avanzata dalla difesa ex art. 392 cod. proc. pen. asserendo che
«l’accusa appare sostenibile in dibattimento non soltanto dalla consulenza ma da
molti altri atti» costituisce non già anticipazione di giudizio, bensì la motivazione
dell’ordinanza di rigetto della richiesta di integrazione probatoria con ogni
evidenza sollecitata dalla difesa a norma dell’art. 422 cod. proc. pen., essendosi
ritenuto che la documentazione e la consulenza tecnica della pubblica accusa, già
facenti parte del compendio probatorio, rendessero superfluo procedere
all’integrazione richiesta poiché non dotata di decisività. Il carattere indebito
della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto
dell’imputazione richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna
necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle
funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale, laddove, nel caso di
specie, l’espressione del giudice costituisce argomento dell’ordinanza di rigetto

nei confronti del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania.

t

della richiesta della difesa, argomento fondato sulla ritenuta superfluità, allo
stato degli atti, dell’integrazione probatoria.

2. Avverso l’indicata ordinanza della Corte di appello di Catania ha proposto
personalmente ricorso per cassazione Vincenzo Emanuele, denunciando – nei
termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. – inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione
all’art. 37 cod. proc. pen. La motivazione della Corte di merito, secondo cui

all’esercizio delle funzioni del G.U.P. in una specifica fase procedimentale, è
illogica e apparente in quanto in contrasto con la ratio sottesa all’istituto della
ricusazione. Inconferente rispetto all’oggetto della decisione è il riferimento
dell’ordinanza impugnata all’orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui l’udienza preliminare segue un percorso diverso rispetto a quello
dell’udienza di espletamento dell’incidente probatorio. La valutazione circa la
superfluità della richiesta difensiva non può ritenersi necessariamente
coincidente con l’oggetto del giudizio di cui è investito il G.U.P., posto che l’art.
422 cod. proc. pen. presuppone la declaratoria di chiusura della già svolta
discussione e che il giudice stesso ritenga comunque di assumere altre prove
«delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a
procedere»: si è pertanto in presenza di condizioni e presupposti del tutto diversi
da quelli che vengono in rilievo per la risoluzione del caso in esame. La
giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità della causa di
ricusazione in relazione ad anticipazioni che siano espressione di “necessità
funzionale” non può valere a giustificare l’anticipazione in esame, in
considerazione dei casi affrontati dalla Corte di cassazione: nel caso di specie, il
G.U.P., senza alcuna necessità, ha anticipato la sua opinione sulla rinviabilità a
giudizio dell’imputato, con riferimento pertanto a fatti ancora

sub iudice ed

estranei al tema della accoglibilità o meno della richiesta di incidente probatorio.
Circa la mancata allegazione all’istanza di ricusazione del verbale di udienza
– incidentalmente segnalata dalla Corte di appello – si osserva che l’ordinanza
era stata dettata oralmente, non era stata riportata nel verbale redatto in forma
sintetica e la trascrizione dell’udienza sarebbe stata disponibile solo qualche
giorno dopo l’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.

l’espressione denunciata non può essere ritenuta indebita essendo collegata

4

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,
l’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la
delibazione incidentale di una questione procedurale rileva come causa di
ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res
iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, senza che tale valutazione sia
imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa
anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia
necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U,

Sulla scorta di questo insegnamento, ai fini della valutazione della
configurabilità della fattispecie di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., la manifestazione del convincimento da parte del giudice ricusato deve
essere valutata, innanzi tutto, alla luce della regola di giudizio che presiede al
segmento processuale nell’ambito del quale il convincimento stesso è stato
espresso, parametro, questo, la cui individuazione è prodromica alla valutazione
circa la necessità e il nesso funzionale del dictum rispetto al provvedimento
adottato. Sotto questo profilo, deve rilevarsi che l’argomento dell’ordinanza
impugnata incentrato sulla diversità dei percorsi dell’udienza preliminare rispetto
all’udienza di espletamento dell’incidente probatorio risulta estraneo al thema
decidum ed inidoneo ad offrire fondamento motivazionale alla decisione assunta.
Da un ulteriore punto di vista, deve osservarsi che l’ordinanza impugnata,
per un verso, ha evidenziato che l’integrazione probatoria era stata rigettata
«anche» ove intesa come sollecitazione dei poteri del giudice di cui all’art. 422
cod. proc. pen.; per altro verso, muovendo, invece, dal rilievo che la richiesta di
integrazione probatoria era stata sollecitata ex art. 422 cod. proc. pen., ha
ricostruito la manifestazione del convincimento del G.U.P. alla stregua di un
giudizio di superfluità dell’integrazione richiesta in quanto non dotata di
decisività. La ratio decidendi così delineata, tuttavia, non si ricollega alla precisa
individuazione del segmento processuale (e, quindi, della relativa regola di
giudizio) in cui il convincimento è stato espresso, posto che la prima parte della
motivazione richiamata – a differenza della seconda – sembra attribuire alla
riconducibilità della richiesta di incidente probatorio all’ipotesi di cui all’art. 422
cod. proc. pen. carattere di mero argomento eventuale; inoltre, la valutazione
della Corte di merito risulta disancorata dalla verifica del momento dell’udienza
preliminare in cui la statuizione oggetto di ricusazione è stata adottata, il che
conferma l’omessa, puntuale, individuazione del segmento processuale in
questione.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata omette di valutare se, rispetto a un
giudizio di superfluità dell’integrazione richiesta, sia o meno ultronea

n. 41263 del 27/09/2005 – dep. 15/11/2005, Falzone ed altro, Rv. 232067).

l’affermazione del giudice che «l’accusa appare sostenibile in dibattimento» e,
dunque, se detta, specifica, affermazione risulti necessaria e legata da nesso
funzionale con il provvedimento incidentale adottato ovvero – se non necessaria
e priva dell’indicato nesso funzionale – rappresenti un’indebita manifestazione
del convincimento in ordine al giudizio conclusivo dell’udienza preliminare.
Ritiene, dunque, il Collegio che sussista il vizio motivazionale denunciato,
sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Catania.
Così deciso il 26/03/2014.

alla Corte di appello di Catania.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA