Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24046 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24046 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FILIPPELLI ROSARIA ROSALBA N. IL 15/04/1964 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 11011/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
11/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 26/03/2014

Letta la requisitoria in data 25/07/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Policastro, che ha
concluso per l’annullamento del decreto di archiviazione e la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica di presso il Tribunale di Catania.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con decreto in data 11/12/2012, il Giudice per le indagini preliminari del

scaturito dalla denuncia di Rosaria Rosalba Filippelli. Avverso il decreto indicato
ha proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di Rosaria Rosalba Filippelli,
l’avv. Rosario Arena, lamentando la violazione della legge processuale per
l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva
fatto richiesta.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la persona offesa aveva formulato la richiesta ex art. 408,
comma 2, cod. proc. pen. nella denuncia presentata in data 20/07/2012 e che il
prescritto avviso risulta omesso, è del tutto consolidato l’orientamento di questa
Corte in forza del quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla
persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del
contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto
di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione ( ex plurimis, Sez. 2, n.
20186 del 08/02/2013 – dep. 10/05/2013, Azzara’, Rv. 255968). Del pari
consolidato è l’orientamento secondo il quale anche quando sia presentata dal
P.M. richiesta di archiviazione per essere ignoto l’autore del reato, di essa è
dovuto l’avviso alla persona offesa che l’abbia chiesto (Sez. 1, n. 17823 del
10/04/2008 – dep. 05/05/2008, P.O. in proc. Scarpa, Rv. 239992).
Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e
gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Catania.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per il corso
ulteriore.
Così deciso il 26/03/2014.

Tribunale di Catania disponeva l’archiviazione del procedimento contro ignoti

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