Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2404 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2404 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FARINA RAFFAELE N. IL 06/05/1958
avverso la sentenza n. 2627/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/03/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Farina Raffaele ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal
giudice di primo grado per il reato di evasione in regime di arresti
domiciliari, e denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il
difetto di motivazione in riferimento alla conferma del giudizio di
contestato il profilo soggettivo del reato, trattandosi di persona
tossicodipendente, nonché in riferimento al trattamento sanzionatorio e
all’ingiustificato diniego delle generiche.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, che, oltre a riproporre la tesi esposta nei motivi di appello
e già esaminata dalla corte distrettuale, pone in discussione il
principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte,
a mente del
quale l’allontanamento senza autorizzazione dal luogo degli arresti
domiciliari, anche se di breve durata o distanza, costituisce il reato,
volendo la legge che la persona sottoposta alla misura resti nel luogo
indicato come idoneo a soddisfare le esigenze cautelari, e nel contempo
a rendere agevole il controllo da parte dell’autorità (Cass.Sez.VI
27/4/98 Berni).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudizio di congruità della
pena si ravvisa sorretto da adeguata motivazione anche in ordine al
diniego delle generiche. Supportato dal richiamo ai precedenti penali
gravi e specifici.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.000,00.
P.
Q
2
M.
colpevolezza, alla mancata risposta alla doglianza difensiva, che aveva
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 11/12/2012
sigliere est.
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