Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24038 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24038 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
ADAMO GENNARO N. IL 22/10/1962
avverso la sentenza n. 78/2012 GIUDICE DI PACE di ALBANO
LAZIALE, del 15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe,
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello

di Roma ricorre contro la sentenza del giudice di pace di Albano Laziale
del 15.5.13, con la quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere

intervenuta remissione tacita di querela.
2.

Lamenta il Procuratore Generale erronea applicazione dell’articolo

152 del codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una
remissione tacita di querela.
3.

In particolare / il giudice di pace avrebbe errato ritenendo che

configuri un’ipotesi di remissione tacita di querela la mancata
comparizione della parte lesa all’udienza dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le sezioni unite penali della Corte di
cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2008 numero 46.008,
risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che al di
fuori dell’ipotesi espressamente disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del
decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274, non è possibile
configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di
omessa comparizione all’udienza del querelante, neppure ove vi sia stato
il previo avvertimento che siffatto comportamento sarà interpretato
come volontà di remissione.
2. Il richiamato orientamento delle sezioni unite è fatto proprio anche
dalle sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le
molte pubblicate, sez. 6, Sentenza n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi).
3. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il
precedente specifico delle sezioni unite, pur risalente a molto tempo
prima, deve pertanto essere annullata, con rinvio per il giudizio al
giudice di pace di Velletri ai sensi dell’art. 3 del d Igs 7.09.2012 n. 156
che ha trovato attuazione con dm del 7 marzo 2014.

1

nei confronti di Adamo Gennaro per essere il reato estinto per

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Velletri
per il giudizio.
Così deciso il 27 maggio 2014

r estensore

Il Presidente

Il Co

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