Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24037 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24037 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARROCCO GRAZIA N. IL 24/09/1969
avverso la sentenza n. 170/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito,

la parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.

Marrocco Grazia propone ricorso per cassazione contro la sentenza

della Corte d’appello di Palermo che dichiarava inammissibile l’appello,
per tardività, contro la sentenza di primo grado (emessa dal tribunale di

2.

Secondo la ricorrente la declaratoria di inammissibilità è fondata su

un equivoco in quanto non si dovrebbe tener conto della data in cui l’atto
di appello è pervenuto alla cancelleria del tribunale di Partinico (18
settembre 2012), ma della data in cui il gravame è stato depositato
presso la cancelleria degli appelli fuori sede del tribunale di Palermo il 14
settembre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; ritiene questa Corte che sia ammissibile
l’impugnazione del provvedimento emesso dal tribunale in sezione
distaccata, ove sia presentata presso la cancelleria della sede
principale, in quanto la sezione distaccata costituisce una semplice
articolazione interna dell’ufficio unico da cui dipende (Sez. 1, n.
22052 del 06/04/2011, Corona, Rv. 250230; Sez. 1, Sentenza n.
42172 del 29/11/2006, Rv. 235571).
2. Pertanto, l’atto di appello depositato presso il tribunale di Palermo
il 14 settembre 2012 (si veda originale dell’atto di appello con
attestazione di deposito da parte del Cancelliere del tribunale di Palermo,
in atti) risulta tempestivo, indipendentemente dalla data, successiva, in
cui è pervenuto all’ufficio distaccato di Partinico. La sentenza di primo
grado, infatti, è stata letta e depositata con motivazione contestuale il 17
luglio 2012, per cui il termine per l’impugnazione era di 15 giorni ed era
sospeso nel periodo feriale fino al 15 settembre; più precisamente,
decorsi i primi 14 giorni dal 17 al 31 luglio, l’ultimo giorno utile risultava
il 16 settembre (sul punto non c’è contestazione).
3. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
alla Corte d’appello di Palermo per nuovo giudizio.

1

Palermo, sezione distaccata di Partinico).

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Palermo per il relativo giudizio.

Così deciso il 27/05/2014

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