Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24035 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24035 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIUTO ALESSANDRO N. IL 22/08/1985
avverso la sentenza n. 3040/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part ivile, l’Avv
Udit i dife

Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente
all’aggravante di cui all’art. 61, n.2. Rigetto nel resto e rinvio per
rideterminazione della pena.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Adriano Del Bianco, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

1.

Aiuto Alessandro è imputato dei reati di resistenza a pubblico

ufficiale e lesioni aggravate ai sensi dell’articolo 61, numeri 2 e 10, del
codice penale, commessi in danno del carabiniere Spagnolo Cosimo.
2.

All’esito di giudizio abbreviato, il tribunale dichiarava l’imputato

responsabile del solo capo B (lesioni aggravate) e, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla
pena di mesi tre di reclusione.
3.

L’imputato presentava appello lamentandosi del fatto che

nonostante fosse stato escluso il reato di resistenza a pubblico ufficiale,
per avere quest’ultimo esaurito il suo compito all’atto della violenza
dell’imputato, ciò nonostante avesse ritenuto sussistente sia l’aggravante
teleologica, sia quella di cui all’articolo 576, comma 5-bis, del codice
penale (commissione del fatto contro un agente di polizia giudiziaria
nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di servizio).
4.

La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto che l’imputato avesse

agito indispettito per l’esercizio dell’ufficio da parte dei carabinieri,
osservando che l’aggravante si applica non solo se il fatto è commesso
durante il compimento delle funzioni di servizio, ma anche a causa delle
stesse, e quindi in un momento successivo.
5.

L’imputato propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a. inosservanza od erronea applicazione degli articoli 576, 61
numeri 2 e 10, del codice penale, in relazione all’articolo 337
del medesimo codice. Sotto un primo profilo di censura si
lamenta del fatto che il giudice di appello nulla dica in merito
all’aggravante teleologica di cui all’articolo 61, numero 2, pur
dovendosi ritenere la stessa caducata per effetto
dell’assoluzione per il reato (capo A) a cui era finalizzata
l’azione di cui al capo B. La caducazione dell’aggravante

1

RITENUTO IN FATI-0

avrebbe comportato un diverso calcolo della pena, più
favorevole per l’imputato
b. Sotto un secondo profilo di censura si contesta che l’imputato
abbia agito in quanto indispettito dai carabinieri e non
piuttosto perché non voleva collaborare con gli stessi. Il
ricorrente lamenta, inoltre, che l’aggravante rappresenta un
elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale
e quindi la stessa condotta non può essere posta a suo carico

elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico
ufficiale.
c.

Con altra censura si lamenta la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle
predette aggravanti.

d. Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per
mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza, in virtù della insussistenza delle aggravanti
contestate; anche il venir meno di una sola delle due
circostanze, osserva il ricorrente, avrebbe imposto una
rivisitazione del giudizio di equivalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato; con riferimento alla
circostanza di cui al n.2, se cade il reato verso il quale è finalizzata
l’azione delittuosa per la quale si applica l’aggravante teleologica, è
evidente che anche quest’ultima debba cadere. Pertanto, il giudice di
appello non solo avrebbe dovuto escludere la predetta aggravante, ma
avrebbe altresì dovuto effettuare nuovamente il giudizio di bilanciamento
tra le opposte circostanze; valutazione che poteva nuovamente
concludersi con una equivalenza, ma che doveva essere supportata da
una qualche motivazione sul punto.
2. Quanto all’aggravante di cui al n. 10, il motivo in diritto è
infondato, considerato che il reato di cui all’articolo 337 del codice penale
è stato ritenuto insussistente e pertanto non vi è problema di
compatibilità tra la resistenza a pubblico ufficiale (per cui vi è stata

2

sia come circostanza aggravante del reato di lesioni, che come

assoluzione) e l’aggravante in questione, che secondo la difesa ne
sarebbe elemento costitutivo.
3. E’, invece, fondata la censura sulla motivazione, non avendo la
Corte dato conto del perché ha ritenuto, nel caso di specie, che
l’aggravante in parola fosse sussistente, pur in presenza di uno specifico
motivo di appello sul punto; la Corte, infatti, si limita ad affermare che
l’imputato aveva “agito indispettito per l’esercizio dell’ufficio da parte dei

4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui sopra,
con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo
esame, in punto aggravanti, ad altra sezione della Corte d’appello di
Bologna.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti
contestate per il reato sub b) e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra
sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 27/05/2014

carabinieri”, senza spiegare il perché di tale conclusione.

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