Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24034 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24034 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA MARCO N. IL 07/01/1972
nei confronti di:
SANTUCCIO FRANCESCO N. IL 09/07/1973
SANTUCCIO LUCIANO N. IL 19/11/1948
avverso la sentenza n. 67/2009 GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, del
11/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per1a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Fontana Marco propone ricorso per cassazione contro la sentenza
del giudice di pace di Siracusa che ha assolto Santuccio Francesco e
Santuccio Luciano dal reato di cui all’articolo 582 del codice penale per

formula assolutoria sarebbe illogica e contraddittoria con le risultanze
istruttorie, atteso che se il Fontana ebbe a subire le lesioni di cui al capo
di imputazione, come ritenuto dal giudice, certamente furono i due
Santuccio a procurargliele. Sostiene, inoltre, il ricorrente che il giudice
abbia erroneamente interpretato le prove testimoniali in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in epigrafe è stato proposto nella vigenza dell’art. 576,
come modificato dalla legge 20.02.2006, n.46; le sezioni Unite di questa
Corte, sul punto, hanno affermato che “Anche dopo le modificazioni
introdotte dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all’art. 576 cod.
proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della
responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata
nel giudizio di primo grado” (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv.
236539).
2. Il ricorso, proposto avverso una sentenza appellabile, non può
qualificarsi ricorso per saltum giacchè articola motivi ai sensi dell’art.
606, co.1, lett. e), c.p.p.. L’atto di ricorso indirizzato verso questa Corte
come ricorso va pertanto qualificato come appello, avendone i contenuti,
e va trasmesso al tribunale di Siracusa perché si pronunci su di esso.
p.q.m.

qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al
tribunale di Siracusa per il giudizio sull’impugnazione.
Così deciso il 27/05/2014

insufficienza della prova di responsabilità; secondo il ricorrente la

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