Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24027 del 07/05/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24027 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data Udienza: 07/05/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MARINIS ANIELLO N. IL 24/10/1935
avverso la sentenza n. 1506/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
•
i
v
•
er,o
Udit il difensorAAvv.
(1.0
SA.A.2.0-)10,
a
pal
fho,k,z
1,, e4,3
W••• N’ a
411j
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 03/11/2009, in riforma della decisione di
primo grado, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia Aniello De Marinis, avendolo
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato,
nella domanda di ammissione ad una procedura di appalto pubblico, l’assenza di condanne
penali a proprio carico.
2. Nell’interesse del De Marinis è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
che il decreto di citazione per il giudizio d’appello era stato notificato all’imputato presso il
difensore, sebbene il De Marinis non avesse mai eletto domicilio presso il primo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: che la Corte territoriale erroneamente
aveva omesso di ritenere inammissibile l’appello, in quanto il Procuratore Generale non
aveva impugnato il capo di sentenza con il quale l’imputato era stato assolto; che
immotivatamente i giudici di merito avevano ricondotto al dolo eventuale e non alla colpa gli
elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.
Considerato in diritto
1. In assenza di evidenti cause di inammissibilità del ricorso e prendendo atto che l’appello
del P.G. era chiaramente indirizzato a criticare la sentenza di primo grado, quanto alla
ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato — quale che sia la condivisione delle
relative argomentazioni da parte dell’odierno ricorrente —, deve prendersi atto che il reato si
è estinto per prescrizione il 29/10/2011, ossia in data successiva alla sentenza della Corte
d’appello.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per tale ragione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso in Roma il 07/05/2014
Il Componente estensore
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza di appello, dal momento