Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24026 del 07/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24026 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALPINI EDILIO N. IL 17/10/1939
avverso la sentenza n. 2955/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

Data Udienza: 07/05/2014

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito il difensore avv. C. Scalfari che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e articola tre censure.
2.1. Con la prima, deduce violazione di legge e sostiene che erroneamente i giudici del
merito non hanno rilevato che la sentenza dichiarativa di fallimento in data 19 luglio 2007 fu a
sua volta dichiarata nulla dalla corte d’appello civile in accoglimento del gravame proposto. A
tale dichiarazione il commissario giudiziale fece acquiescenza, provocavano il passaggio in
giudicato della sentenza dichiarativa della nullità. Ne consegue che, venendo a mancare la
dichiarazione di fallimento, è venuto a mancare un elemento costitutivo del delitto di
bancarotta. La accertata nullità della dichiarazione di fallimento ha assorbito nel giudicato le
condotte oggi oggetto di imputazione. Invero, non avendo Alpini determinato il fallimento, non
possono essere considerati rilevanti sul piano penale gli eventuali ammanchi. Non ha alcun
rilievo, contrariamente a quel che sostengono i giudici del merito, il fatto che la prima sentenza
di fallimento sia stata dichiarata nulla per ragioni processuali. Ciò che rileva non è il motivo per
cui la sentenza viene annullata, ma l’annullamento in sé.
2.2. Con la seconda censura, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione
in quanto gli accertati rapporti tra S.r.l. MILANO FILATI e S.r.l. MARK TWAIN rendono del tutto
lecita la circolazione di danaro tra i due soggetti. Non si tratta dunque di distrazione, ma di
immissione di liquidi nelle casse sociali. La MILANO FILATI emetteva ricevute bancarie nei
confronti dell’altra società, ricevute che poi portava allo sconto in banca. Non si comprende
quindi come la corte di merito abbia potuto ravvisare in tale condotta un’attività distrattiva. In
realtà nessuna somma è stata distratta dalle casse della prima S.r.l., nessun prelievo è stato
operato. In ogni caso, anche se il ricorrente era persona interna alla seconda S.r.l. (MARK
TWAIN), nessun illecito arricchimento dell’Alpini è stato provato, così come non è stato provato
alcun danno per i soci e i creditori. Neanche è stata provata l’esistenza di un ceto creditorio,
ma tutto è stato presunto. Peraltro sono state trascurate le dichiarazioni del curatore il quale a più riprese- ha affermato che i rapporti tra le due S.r.l. si concludevano sostanzialmente in
parità in quanto i flussi finanziari si sviluppavano in entrambi i sensi.
2.3. Con la terza censura, deduce ancora carenza dell’apparato motivazionale, in quanto
i giudici del merito non hanno tenuto conto del fatto che Alpini aveva cessato la propria attività
di amministratore unico della S.r.l. MILANO FILATI in data 15 gennaio 2007. Era subentrato
Pepe Guglielmo Nicola in veste di liquidatore. Nei suoi confronti il curatore ha avuto parole
severe, specie per quel che riguarda il contratto di affitto di azienda in favore della S.r.l. LARIO
FILATI. Il Pepe aveva compiuto, infatti, scelte ampiamente discutibili, che sicuramente sono
state causa del dissesto aziendale, il quale erroneamente viene addebitato al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si legge nella sentenza impugnata che il ricorrente ha proposto alla corte d’appello le
stesse questioni già rappresentate al tribunale. Ebbene si deve rilevare che l’Alpini propone ora
a questa corte di legittimità sostanzialmente le stesse questioni che ha proposto alla corte
d’appello e che tale giudice ha motivatamente respinto.
2. Già solo per questo il ricorso va dichiarato inammissibile, per assoluta genericità.
Esso comunque è anche manifestamente infondato.
3. Come si evince dal capo di imputazione, ad Alpini è addebitata la distrazione della
somma complessiva pari a 4.000.887.337 € negli anni 2005 2006; ciò attraverso ingiustificati
finanziamenti nei confronti della S.r.l. MARK TWAIN, della quale egli era amministratore
delegato e della quale deteneva il capitale in misura dell’80%.

1. La corte di appello di Milano ha confermato, con la sentenza di cui in epigrafe, la
pronuncia di primo grado, con la quale Alpini Edilio fu condannato alla pena di giustizia
perché riconosciuto colpevole di bancarotta patrimoniale con riferimento al fallimento della
S.r.l. MILANO FILATI, dichiarato con sentenza 2 settembre 2008.

3.1. Si legge ancora nella sentenza impugnata che Alpini aveva operato tali
finanziamenti portando allo sconto ricevute che la MILANO FILATI e metteva sulla altra società
(pur in assenza di qualsiasi rapporto commerciale tra le due) e che il contante ottenuto con
tale operazione bancaria egli versava nelle casse della MARK TWAIN.
In ciò è consistito il meccanismo distrattivo, atteso che i fondi derivati dallo sconto avrebbero
dovuto finire nelle casse della MILANO FILATI e non certo in quelle della società della quale egli
era il sostanziale dominus.

5. Quanto al fatto che la prima dichiarazione di fallimento sia stata annullata (come si
legge in sentenza, per motivi meramente formali), non si può trascurare che, per converso,
una dichiarazione di fallimento (definitiva) intervenne poco più di sette mesi dopo.
Paradossale è poi la tesi in base alla quale la dichiarazione di nullità della prima sentenza
avrebbe comportato anche una sorta di azzeramento delle condotte distrattive. A parte il fatto
che, in ragione della fattispecie contestata, non ha alcun rilievo accertare (contrariamente a
quel che si sostiene ricorso) se la distrazione operata dall’Alpini abbia determinato il dissesto
della società, sta di fatto che tale distrazione vi fu e che ad essa seguì una dichiarazione di
fallimento (in data 2 settembre 2008) non più revocata. Restano così integrati tutti gli elementi
della condotta del reato contestato.
6. Va infine ribadito che la sentenza di appello pone in evidenza come le condotte
distrattive furono poste in essere nel momento in cui Alpini era l’amministratore unico della
MILANO FILATI; ne consegue che la successiva condotta di chi prese il suo posto (il Pepe) non
può avere, in questa sede, rilievo alcuno.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del grado; lo stesso deve anche essere condannato al versamento di somma a
favore della cassa ammende; si stima equo determinare detta somma di C 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso di condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2014.-

4. Non possono ovviamente essere presi in considerazione da questa corte di legittimità
i brani delle dichiarazioni del curatore che il ricorrente ha selezionato per sottoporli alla lettura
di un giudice che non può conoscere il merito.

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