Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2402 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2402 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCOPIO RAFFAELE N. IL 15/10/1958
avverso la sentenza n. 13590/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
à
4.
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del
18.12.2007 con cui il Tribunale in sede aveva ritenuto Raffaele Procopio responsabile del reato di
cui all’art. 348 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
I motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Quanto alla contestazione sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria si rileva che la sentenza ha
offerto al riguardo una congrua motivazione, evidenziando come l’univocità degli elementi
probatori raccolti la rendesse del tutto inutile.
Per il resto le censure alla motivazione appaiono generiche e aspecifiche, in quanto non
individuano aspetti di illogicità manifesta.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si
stima equo liquidare in 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione alla mancata