Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24018 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24018 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO SIGNORINO N. IL 12/03/1972
FAZIO ANTONELLA N. IL 12/04/1978
FAZIO BIAGIO N. IL 30/12/1968
FAZIO NUNZIATA N. IL 30/12/1968
FAZIO VINCENZO N. IL 17/09/1966
FAZIO ROSA N. IL 05/02/1964
avverso la sentenza n. 98/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la

rte civile, l’Avv

Data Udienza: 29/04/2014

udito il procuratore generale in persona del sost.proc.gen. dott. M. Fraticelli, che ha chiesto
rigettarsi i ricorsi,
udito il difensore della parte civile, Fazio Maria, avv. G. Caruso che ha concluso per il rigetto o
la inammissibilità dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese,
udito il difensore di Fazio Signorino, Antonella, Nunziata, Vincenzo e Rosa, avv. B. Radice, che
ha illustrato i ricorsi e ne ha chiesto l’accoglimento

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Catania ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale tutti gli imputati furono condannati per il delitto di cui
agli articoli 110, 485, 491 cp con riferimento alla creazione di un falso testamento olografo
(capo A), tutti gli imputati -tranne Fazio Rosa- furono condannati per i reati di cui agli articoli
110, 56, 610 cp con riferimento alle pressioni esercitate su Fazio Maria, in danno della quale
sarebbe stato confezionato il falso documento di cui sopra (capo di B).
Tutti i predetti sono stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
2. Nell’interesse di Fazio Biagio, ricorre all’avvocato Augusto Zozzo e deduce carenza
dell’apparato motivazionale, atteso che il predetto imputato non ha mai commesso i reati dei
quali è accusato, con la conseguenza lo stesso avrebbe dovuto essere assolto “perché il fatto
non costituisce reato, per mancanza di dolo o colpa”. La perizia eseguita in corso di
procedimento non può considerarsi un elemento di accusa a carico del ricorrente; d’altra parte,
la persona offesa non è credibile in quanto la stessa era animata da sentimenti di astio nei
confronti di Fazio Biagio, come provato dalle reciproche denunzie-querele esistenti.
21.1. Deduce anche violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale per il
diniego delle attenuanti generiche, atteso che il ricorrente non ha precedenti penali.
3. Nell’interesse di Fazio Signorino, Vincenzo, Antonella e Nunziata ricorre l’avvocato
Benedetto Radice che deduce carenza dell’apparato motivazionale, oltre a violazione degli
articoli 192 e 194 del codice di rito.
3.1. I giudici di merito hanno costruito il loro convincimento in ordine al delitto sub A)
su tre indizi: innanzitutto il movente, in secondo luogo il comportamento dopo la morte del
testatore, in terzo luogo la responsabilità degli imputati con riferimento al reato di cui al capo
B)
Ebbene: è inconsistente l’elemento relativo al movente in quanto anche Fazio Maria è stata
beneficiata dal de cuius, avendo ella ottenuto una donazione in vita da parte del predetto, che,
sommata a quanto pervenutole per via ereditaria, equipara la sua posizione a quella degli altri
eredi. Quanto al comportamento dopo la morte del testatore, comportamento che sarebbe
consistito nell’evitare che Fazio Maria prendesse visione del testamento, esso è desunto
unicamente dalle parole della stessa Fazio Maria.
3.2. Quanto alla tentata violenza privata, ancora una volta essa è desunta dalle parole
della predetta; è dunque è evidente il circolo vizioso attraverso il quale si vuole dimostrare il
reato sub A), assumendo la sussistenza del reato sub B), che tuttavia deve essere esso stesso
dimostrato. Fazio Maria peraltro non è assolutamente credibile in quanto mossa da sentimenti
ostili verso i fratelli. La sua posizione non è stata adeguatamente valutata dalla giudice di
appello, atteso che lo stesso addirittura confondere i nomi dei protagonisti della vicenda e
sbaglia nell’indicare le date.
4. Nell’interesse di Fazio Rosa, ricorre separatamente sempre l’avvocato Benedetto
Radice, sviluppando argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle appena esposte e
aggiungendo, quanto al delitto di cui agli articoli 56-610 cp, che la predetta non era presente
in loco quando si sarebbe verificata l’azione intimidatoria, né ella è indicata dalla perizia
grafologica come autrice del falso. Di conseguenza non si vede quali siano gli elementi a suo
carico.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, al limite della inammissibilità, devono sostanzialmente ritenersi meritevoli di
rigetto. I ricorrenti vanno condannati singolarmente alle spese del grado e solidalmente al
ristoro delle spese sostenute in questa fase di giudizio dalla parte civile, spese che si liquidano
come da dispositivo.

3. Per quanto specificamente riguarda Fazio Rosa, la stessa non è stata condannata per
il delitto di cui agli articoli 56-610 cp (cfr. pagine 2-3 della sentenza di appello); non si
comprende dunque il senso della specifica censura.
PQM
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
tutti gli imputati in solido al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla
costituita parte civile, spese che si liquidano in complessivi euro 2000, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, in data 29.1

’14.-

g

2. Innanzitutto, è da respingere l’assunto
in base al quale si sarebbe in presenza di un
processo indiziario. L’accertamento grafologico, che ha consentito di appurare che il
testamento non è stato minimamente redatto dal de cuius non può certamente essere
considerato un indizio, ma costituisce una prova piena. Si legge poi in sentenza che, sempre
sulla base del predetto accertamento tecnico, è risultato che autore materiale della
falsificazione fu Fazio Vincenzo.
2.1. Dunque: che il documento fosse stato redatto da chi non aveva titolo e fosse,
pertanto, radicalmente falso la sentenza lo dà per certo, né gli stessi ricorrenti sembrano
contestarlo. D’altra parte, la circostanza coincide con le dichiarazioni di Fazio Maria, la quale ha
riferito che il padre non sapeva scrivere.
2.2. Sulla base del contenuto del falso testamento (esteso, come si è detto, da Fazio
Vincenzo), in base al noto principio del cui prodest, i giudici di merito hanno ritenuto il
concorso morale degli altri imputati con il predetto autore materiale, certamente interessati
alla conventi° ad excludendum in danno di Rosa igtvijz..
2.3. Effettivame nt
j.ne la circostanza in base alla quale gli imputati si sarebbero rifiutati,
per un lungo periodo, d’ ostrare a Fazio Maria il falso documento discende dalle dichiarazioni
della sola Maria (la quale ha assunto di aver potuto vedere l’atto solo dopo la sua pubblicazione
e tramite una agenzia di disbrigo pratiche), così come i tentativi di esercitare pressioni sulla
stessa (delitto del capo B) sono provati unicamente dalle parole della vittima.
Tuttavia, non va dimenticato che rappresenta ormai jus recptum (es. ASN 200433162-RV
229755) il principio in base al quale le dichiarazioni rese dalla persona offesa -anche se
costituita parte civile e dunque portatrice di pretese economiche- sottoposte ad un adeguato
controllo di credibilità possono essere assunte, anche da sole (sci/. senza che sia necessario
applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi III e IV cpp) come prova della
responsabilità dell’imputato (cfr. anche SS. UU. sent. n. 41461 del 2012, ric. Bell’Arte e altri,
RV 253214).
2.4. D’altra parte, la credibilità della stessa è adeguatamente motivata nella sentenza di
primo grado e riceve adeguata (anche se indiretta) conferma dalla già ricordata accertata
oggettiva falsità del testamento.
2.5. Né i ricorrenti chiariscono per qual motivo la stessa non sarebbe credibile, non
essendo certamente sufficiente il fatto che evidenti motivi di interesse la contrapponevano ai
congiunti.

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