Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24012 del 16/04/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24012 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X.Z.
avverso la sentenza n. 100/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. er
che ha concluso per
l Go-e-, rcv-kazu—LL-Q-L3–k-d G.A3t).

Cd0r2-

Udito, per 19, parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 1\5—. Qat

 

Data Udienza: 16/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. X.Z. è stato ritenuto responsabile, con la sentenza di cui in epigrafe che
ha confermato quella di primo grado, del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per
aver contraffatto integralmente il pass invalidi 9227 rilasciato dal comune di Napoli a
T.T.  del quale faceva uso esponendolo sul parabrezza della propria
autovettura, parcheggiata in spazio riservato agli invalidi.
La Corte di appello di Milano riteneva che l’originale del pass fosse inesistente in quanto
la T.T., residente a Napoli ed effettivamente invalida, aveva dichiarato di essere
titolare di un diverso pass, recante il n. 18441, rilasciatole il 18-5-2010. Inoltre il
Laboratorio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano aveva verificato la totale
contraffazione del documento.
3.

Il ricorso proposto tramite il difensore deduce, sotto vari profili, inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme incriminatrici, mancanza
e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto, violazione del
principio del ragionevole dubbio.

4.

Il ricorrente rileva omessa considerazione dell’attestazione in data 24-8-2010 del
comune di Napoli, allegata con altri atti al ricorso, da cui risulta che la T.T. era
titolare del pass 9227 rimasto in suo possesso dopo la scadenza del 18-5-2010.

2.

Richiama la testimonianza del C., ritenuta attendibile in primo grado, secondo la ;
quale D., suo datore di lavoro, aveva incaricato X.Z., commercialista della /
società di cui D. era legale rappresentante, di andare a prelevare alla stazione di
Milano la madre invalida, T.T. per l’appunto, proveniente da Napoli per
sottoporsi ad una visita specialistica, consegnandogli all’uopo il pass invalidi della
stessa, poi rimasto in possesso dell’imputato in originale e da lui utilizzato benché
scaduto.
5.

Secondo il ricorrente, non solo le due sentenze erano contraddittorie, in quanto quella
di primo grado aveva ritenuto che il pass trovato al prevenuto fosse una fotocopia
plastificata dell’originale del documento 9227, mentre quella di secondo aveva ritenuto
tale pass inesistente -essendo la T.T. titolare di uno diverso- e quindi quello
sequestrato a X.Z.  totalmente contraffatto, ma neppure era condivisibile la
contraffazione ritenuta dal Laboratorio Falsi Documentali del comune di Milano in
quanto immotivata e per di più in contrasto con la comunicazione notizia di reato della
Polizia Locale di Milano, pure allegata al ricorso, da cui risultava che il documento era
una fotocopia a colori plastificata.

6.

Il ricorso investe anche il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della
pena, motivato soltanto con la presenza di un precedente, peraltro risalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2.

Questa corte non può fare a meno di rilevare, pur nell’inverosimiglianza della tesi
difensiva che pretende di attribuire al pass sequestrato al prevenuto il crisma
dell’originalità, il clamoroso contrasto tra le motivazioni delle due sentenze di merito, la
prima delle quali, sulla scia della testimonianza C. , ricostruisce la vicenda nel
senso prospettato dal teste, condividendo quindi la tesi dell’affidamento dell’originale

affinché questi prelevasse alla stazione di Milano la madre invalida, proveniente da
Napoli per sottoporsi ad una visita specialistica, e conclude che l’imputato,
approfittando della disponibilità del documento, ne aveva fatto una fotocopia a colori da
sfruttare per le proprie necessità di parcheggio.
3.

Per contro la sentenza di secondo grado, pur menzionando nella sintesi delle risultanze
processuali la deposizione del Casciano, la ignora poi completamente nell’iter
argomentativo decisionale limitandosi ad affermare, in contrasto con tale elemento di
prova -contrasto non affrontato-, e sulla base delle sole sintetiche dichiarazioni della
T.T., che il pass 9227 non era mai stato in possesso di questa (la quale aveva
riferito di essere titolare del diverso pass, che aveva esibito, n. 18441, rilasciato il 19-52000, con prima scadenza al 18-5-2010 e rinnovato fino al 29-7-2015), per concludere
che il pass 9227 era interamente contraffatto, come da valutazione del Laboratorio Falsi
Documentali della Polizia Locale di Milano, la quale, data la competenza degli
accertatori, superava ogni altra valutazione.

4.

La corte milanese ricostruisce pertanto la vicenda, pur pervenendo alla conferma del
riconoscimento di responsabilità, in chiave totalmente diversa da quella del tribunale (il
quale aveva ritenuto che il pass fosse la fotocopia di un originale, mentre la corte
territoriale, sulla base di una verifica, peraltro sintetica ed avulsa dal complessivo
panorama probatorio, del Laboratorio Falsi Documentali, lo considera un pass
integralmente contraffatto non corrispondente ad alcun originale), senza farsi carico di
dar conto delle ragioni della non condivisibilità della ricostruzione, frutto di un percorso
argomentativo esente da vizi evidenti, del primo giudice, e trascurando che la titolarità
in capo alla C. del pass sequestrato al X.Z. presuppone comunque rapporti di
questi con la donna o con il suo éntourage familiare, essendo altrimenti inspiegabile
come un soggetto residente a Milano potesse essere in possesso della copia del pass di
una persona invalida residente a Napoli o comunque aver creato ad arte un pass con il
nominativo di quest’ultima.

5.

Ciò determina vizio della motivazione della sentenza impugnata che non consente
l’agevole controllo dell’affidabilità della decisione in relazione all’oggetto della prova,
anche a prescindere dalla considerazione della nota 24-8-2010 del Comune di Napoli,
allegata al ricorso e valorizzata dall’impugnante, secondo la quale la T.T. risultava

3

del pass invalidi 9227 dal D., figlio della T.T. , che lo deteneva, al X.Z.,

in possesso del pass 9227 rilasciato il 20-5-2000, con scadenza 18-5-2010, rimasto in
possesso della titolare. Nota, per vero, non solo non evocata neppure nella sentenza di
primo grado, che pur presuppone l’esistenza di tale pass di cui quello sequestrato al X.Z.
sarebbe una fotocopia, ma la cui acquisizione agli atti è risultata impossibile da
verificare nella composizione del fascicolo inoltrato a questa corte.
6. Segue l’annullamento della gravata pronuncia per nuovo esame della vicenda che, nella
libera valutazione del compendio probatorio da parte del giudice

a quo (diversa

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16-4-2014

Il consigliere est.

sezione), tenga conto delle osservazioni di cui sopra.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA