Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24011 del 16/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24011 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO FRANCO N. IL 02/12/1965
avverso la sentenza n. 477/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. es, I Z Z-0
ce-uk_ rl_sr•rx
che ha concluso per _C ‘

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

LL ( •

Data Udienza: 16/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Franco DI ROCCO è stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Sulmona
16-2-2010, del reato di tentata violenza privata in danno di Giulio Giordani e Anna
Giancola e condannato alla pena di giorni venti di reclusione.
2. La Corte di Appello di L’Aquila, su appello dell’imputato, con pronuncia 1-10-2012, in
parziale riforma, qualificava il fatto come minaccia grave rideterminando la pena in

3.

Ha proposto ricorso l’avv. A. Scelli, difensore del Di Rocco, deducendo con il primo
motivo violazione di legge in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto
la corte territoriale aveva inflitto una pena più grave pur avendo dato al fatto una
qualificazione giuridica meno grave.

4.

Ulteriore violazione di legge era dedotta con il secondo motivo in ordine al
riconoscimento della minaccia grave che aveva valorizzato il fatto della presentazione
della denuncia, nonostante si fosse riconosciuto che si era trattato di uno sfogo
momentaneo del Di Rocco, mentre non si era tenuto conto della intervenuta remissione
di querela.

5. La richiesta era di annullamento senza rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
2.

Merita infatti accoglimento la doglianza con cui il ricorrente lamenta che il giudice di
secondo grado, nel qualificare il fatto come minaccia grave in luogo della tentata
violenza privata originariamente contestata, abbia rideterminato la pena, già inflitta in
primo grado nella misura di giorni venti di reclusione, in quella di mesi tre di reclusione,
così incorrendo nella violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce il
divieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato.

3.

E’ invece priva di fondamento la censura di violazione di legge di cui al secondo motivo
in ordine al riconoscimento della sussistenza della minaccia grave, invece che di quella
semplice, che avrebbe consentito di ritenere il reato estinto per remissione di querela.

4.

Invero al riguardo la corte territoriale, pur dando atto (al fine di giustificare la
riqualificazione del fatto) che tanto l’imputato quanto la persona offesa Giulio Giordani
avevano concordato nell’attribuire, ex post, le espressioni pronunciate dal Di Rocco ad
uno sfogo momentaneo, ha ineccepibilmente ancorato il giudizio di gravità della
minaccia all’entità del male prospettato, che coinvolgeva anche i figli delle persone
offese (al diniego del Giordani di organizzare presso il suo locale due feste per i Rom,
l’imputato aveva minacciato che, se fossero usciti dal ristorante lui, la moglie, o i loro
familiari, avrebbe tagliato loro testa), tale da incutere in costoro un timore che li aveva

2

mesi tre di reclusione.

indotti a denunciare il fatto, anche grazie alla loro verosimile conoscenza dei plurimi
precedenti dell’imputato, che la sentenza ha valorizzato a sostegno del diniego di
concessione delle attenuanti generiche, ritenendoli sintomatici di indole violenta e
prevaricatrice.
5. Segue il parziale annullamento della sentenza limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia, e

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte
di Appello di Perugia per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma 16-4-2014

Il consigli re est.

I Prel d elite

passaggio in giudicato delle statuizioni in punto responsabilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA