Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2401 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2401 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NICOLACE FRANCESCO N. IL 06/04/1969
avverso la sentenza n. 12838/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 11/12/2012
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp,.
3. In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare
ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale
del giudice,m il cui esercizio — negativo o positivo che sia — deve essere sì motivato
ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso
giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, come è avvenuto nel caso in esame attraverso il riferimento alla
personalità dell’imputato, alla sua pericolosità, correttamente desunta dai precedenti
penali e dalla gravità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012
. NIcolace Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado
per i reati ex artt.337-635 cp., riducendo la pena, e lamenta la violazione di legge e il
difetto di motivazione in riferimento al diniego delle generiche e all’eccessivo rigore
della pena inflitta.