Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24007 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24007 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GATTI KRAUSS RICCARDO N. IL 20/02/1954
avverso la sentenza n. 1668/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
che ha concluso per

Udito, per la pa r e civile, l’Avv

Data Udienza: 26/03/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Salzano, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
con eliminazione della pena accessoria e il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 05/10/2012, la Corte di appello di Firenze
ha confermato la sentenza del 03/11/2010 con la quale, all’esito del giudizio

colpevole del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2) e 223 I. fall. – per
avere, quale legale rappresentante della s.r.l. Istituto Gastone Uguccioni,
dichiarata fallita il 29/11/2006, sottratto, allo scopo di procurarsi un ingiusto
profitto, i libri e le scritture contabili – e lo condannava alla pena di due anni di
reclusione, dichiarandolo inabilitato per dieci anni all’esercizio di un’impresa
commerciale e, per la stessa durata, incapace ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa.
La Corte di merito richiama la relazione del curatore fallimentare, dalla quale
risulta che la società amministrata dall’imputato aveva presentato l’ultimo
bilancio per l’anno 2003 e che l’imputato si era reso irreperibile dopo il fallimento
e – raggiunto via mali

pur dichiarandosi disposto a collaborare non si era mai

fatto vivo con il curatore stesso. Deve, pertanto, ritenersi provato con certezza
che Gatti Krauss, nonostante la promessa di collaborazione con il curatore, era
sparito subito dopo il fallimento, sottraendo tutte le scritture contabili. La
preordinata irreperibilità dell’imputato e la sottrazione delle scritture contabili
hanno impedito ai creditori di acquisire elementi utili allo svolgimento della
procedura concorsuale, con ingiusto profitto per l’imputato. La pena principale
irrogata in primo grado è congrua tenuto conto dei precedenti a carico
dell’imputato e della pervicacia della sua condotta; analoghi motivi non
consentono di ridurre la pena accessoria, soprattutto per i pericoli che possono
derivare dall’esercizio di un’impresa.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Riccardo Gatti Krauss, il difensore avv.
Massimo Manca, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in relazione all’irrogazione delle pene accessorie. La sentenza
impugnata ha confermato la statuizione relativa alle pene accessorie richiamando
i pericoli che possono derivare dall’esercizio, da parte dell’imputato, di

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abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Firenze dichiarava Riccardo Gatti Krauss

un’impresa: oltre al difetto motivazione è evidente l’incoerenza tra i criteri
utilizzati per la determinazione della pena principale e quelli relativi alle pene
accessorie, criteri, questi ultimi, incompatibili con i precetti costituzionali di cui
agli artt. 3, 27 e 111 Cost. e non in linea con il corretto orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 216, u.c., I. fall. deve essere
interpretato in modo coordinato con i princìpi costituzionali. L’applicazione
automatica della pena accessoria si pone in contrasto con i parametri
costituzionali indicati, sicché l’espressione “per la durata di” deve essere intesa

norma di tipo sistematico che trova conferma nella giurisprudenza costituzionale.
2.2. Inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in relazione alla configurabilità del reato. I giudici di merito
omettono di fornire adeguata e concreta motivazione circa l’avvenuta sottrazione
delle scritture da parte dell’imputato e circa la sussistenza del dolo specifico. Del
tutto illogico è far discendere la prova della sottrazione dalla irreperibilità
dell’imputato, né è esplicitato il ragionamento che ha condotto la Corte di appello
a ritenere sussistente il dolo specifico, a fronte della relazione del curatore ove si
afferma l’impossibilità di verificare se la mancata consegna della contabilità abbia
procurato vantaggi all’amministrazione e/o ad altri. Nel caso in esame, la
contabilità della società fallita è stata comunque ricostruita, sia pure
parzialmente, dal curatore, che è riuscito a definire la composizione complessiva
del patrimonio societario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Occorre muovere, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo di
ricorso, attinente alla pronuncia di responsabilità dell’imputato per il reato
ascrittogli.
La Corte di merito, per un verso, richiama la sentenza di primo grado,
mettendo in evidenza come dalla relazione del curatore fallimentare fosse
rimasto provato che la società amministrata dall’imputato aveva presentato
l’ultimo bilancio per l’anno 2003 e che nei successivi anni 2004 – 2005 non erano
stati depositati i bilanci e mancava sia la documentazione sociale che contabile;
per altro verso, valorizza, ai fini della prova della condotta di sottrazione dei libri
e delle scritture contabili ascritta all’imputato, la sua preordinata irreperibilità.
Ritiene il Collegio che il percorso motivazionale appena sintetizzato riveli la
lacuna denunciata dal ricorrente, in quanto la valenza indiziaria dell’elemento
individuato nell’irreperibilità dell’imputato non è idonea, di per sé sola, ad offrire

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come equivalente a “fino a” dieci anni, sulla base di un’interpretazione della

un sufficiente sostegno argomentativo alle conclusioni cui è giunta la sentenza
impugnata, che, in particolare, ha omesso di motivare le ragioni ostative alla
riqualificazione del fatto come bancarotta semplice invocata dall’appellante: in
assenza di specifica motivazione circa l’univoca significatività della preordinata
irreperibilità dell’imputato nella direzione della configurabilità, nel caso di specie,
della bancarotta fraudolenta (con esclusione dell’ipotesi della mancata tenuta
delle scritture contabili ex art. 217 I. fall.), il motivo attinente alla pronuncia di
responsabilità deve essere accolto. Di conseguenza, il primo motivo attinente al

annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di
Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Firenze.
Così deciso il 26/03/2014.

trattamento sanzionatorio resta assorbito e la sentenza impugnata deve essere

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