Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24005 del 22/01/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24005 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSARI OSVALDO MAURIZIO N. IL 04/03/1961
avverso la sentenza n. 18104/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 10/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 22/01/2013

2
Con sentenza in data 10 gennaio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma applicava a Massari Osvaldo Maurizio, su richiesta delle parti, la pena di anni tre di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di riciclaggio, falso e ricettazione, accertati in
Roma i primi due il 6 maggio 2008 e il terzo il 24 ottobre 2007, ritenuta la continuazione, con le
circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
il ricorso si deduce la violazione dell’art.129 c.p.p. per non essere stata emessa sentenza di

quali la sentenza era fondata; il ricorrente si duole inoltre dell’eccessività della pena e del mancato
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.
Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo in particolare ampio e
dettagliato riferimento al contenuto delle informative di reato e agli atti allegati. Siffatta
motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di
decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Le ulteriori
censure sono del tutto generiche e non richiedono in questa sede una specifica risposta. Va solo
rilevato che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura
patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno
che si versi in ipotesi di pena illegale, e che nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che
nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo
quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non
potendo il beneficio essere accordato di ufficio (Cass. sez. IV 21 ottobre 2008 n. 40950 del
21/10/2008, Ciogli; sez.IV 28 febbraio 2007 n.21508, Lepre; sez.IV 10 giugno 1994 n.7897,
Tonelli).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.

LA

proscioglimento nonostante il contenuto equivoco delle uniche due intercettazioni telefoniche sulle

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2013

il cons. est.

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