Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24004 del 18/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24004 Anno 2014
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Campanile Pasquale, nato a Luino, il 15/5/1969;

avverso la sentenza del 15/10/2012 della Tribunale di Varese sez. dist. di Luino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato;
udito per l’imputato l’avv. Carlo A.M. Brena, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/03/2014

1.Con sentenza del 15 ottobre 2012 il Tribunale di Varese sez. dist. di Luino
confermava la condanna di Campanile Pasquale per il reato di minaccia ai danni di
Passera Maria Luisa.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi.
2.1 Con il primo ripropone l’eccezione, già rigettata dal Giudice di Pace e ribadita anche
con i motivi d’appello, di nullità del decreto di citazione a giudizio per carenza di

investito del relativo potere in forza di rituale delega rilasciata nelle forme di legge dal
Procuratore della Repubblica.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e
correlati vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla mancata
ammissione nel giudizio di primo grado delle prove documentali di cui la difesa aveva
richiesto l’acquisizione ai sensi del secondo comma dell’art. 495 c.p.p.
2.3 Con il terzo motivo viene invece denunciata l’errata qualificazione del fatto ai sensi
dell’art. 612 c.p. anziché ai sensi dell’art. 393 c.p., atteso che la condotta attribuita
all’imputato sarebbe comunque stata posta in essere al fine di evitare il consolidamento
della situazione possessoria costituita dalla persona offesa occupando abusivamente il
fondo del Campanile con una recinzione. Conseguentemente la Corte distrettuale
avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della speciale esimente di elaborazione
giurisprudenziale concernente le condotte poste in essere dal proprietario spossessato
violentemente o clandestinamente che agisca per recuperare il possesso della cosa.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’ulteriore errata applicazione della legge
penale in merito al mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, già
negato dalla sentenza di prime cure, la quale era stata fatta sul punto oggetto di
specifiche censure con il gravame di merito che non avrebbero trovato risposta alcuna
in quella d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato nei limiti che verranno di seguito esposti.
1.1 II ricorrente lamenta la nullità della citazione a giudizio conseguente all’omessa
documentazione della delega attributiva al V.P.O. che la aveva sottoscritta del potere di
esercitare l’azione penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace ai sensi
degli artt. 15 e 50 d. Igs. n. 274/2000.
1.2 Nullità che secondo lo stesso ricorrente non sarebbe esclusa dalla mera menzione
da parte del pubblico ministero d’udienza di un ordine di servizio del Procuratore della
Repubblica con cui lo stesso avrebbe delegato le funzioni requirenti ai V.P.O., atteso
che, anche qualora esistente, quella evocata sarebbe una delega generale inidonea ad

legittimazione del Vice Procuratore Onorario che l’ha sottoscritto in quanto non

integrare gli estremi dell’atto necessario a conferire al V.P.O. il potere di esercitare
l’azione penale, che per volontà dell’art. 50 d. Igs. n. 274/2000 dovrebbe essere scritta,
specifica e personale.
1.3 In ultima sostanza con il ricorso non si mette in dubbio l’esistenza di una delega
che abbia conferito ai V.P.O. i poteri inerenti all’esercizio delle funzioni di pubblico
ministero, la cui mancata allegazione od esibizione, peraltro, non determinerebbe
alcuna nullità in quanto non espressamente prevista dall’art. 162 disp. att. c.p.p. o dal

nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di
legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria, che
nel caso di specie il ricorrente non ha fornito (ex multis Sez. 5, n. 32728 del 13 maggio
2010, Bubba e altro, Rv. 248415).
1.4 Quanto invece all’effettivo oggetto dell’eccezione – e cioè l’insufficienza della delega
“generale” – è innanzi tutto necessario ricordare come questa Corte abbia stabilito che
nel procedimento penale davanti al giudice di pace, è valida la citazione a giudizio
sottoscritta dal vice procuratore onorario delegato dal Procuratore della Repubblica
(Sez. 5, n. 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244917). Ed in tal senso contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – anche la delega rilasciata per
l’esercizio di tutte le funzioni proprie del pubblico ministero per cui la legge processuale
l’ammette deve considerarsi valida. Il fatto che l’art. 50 d. Igs. n. 274/2000 delimiti i
poteri attribuibili ai V.P.O. nel procedimento dinanzi al giudice di pace non significa
infatti che la delega non possa essere rilasciata contestualmente a tutti i procuratori
onorari in servizio presso l’ufficio di Procura, atteso che lo stesso articolo (al contrario
dell’art. 72 ord. giud.) non prevede che la delega sia nominativa.
1.5 Dove invece coglie nel segno il ricorrente è nel ricordare come sia tuttora previsto
l’obbligo (art. 50 comma 2 d. Igs. n. 274/2000) per cui la delega debba essere
conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento, che
l’art. 7 d. Igs. n. 106/2006 ha invece eliminato dal citato art. 72 ord. giud. Ed in tal
senso la presunzione di esistenza della delega menzionata in precedenza non è
sufficiente a contrastare l’eccezione difensiva, atteso che in atti vi è, come si è visto, la
prova che la delega rilasciata dal Procuratore della Repubblica ai V.P.O. non aveva
carattere speciale, non era cioè stata emessa in riferimento allo specifico procedimento
in cui il magistrato onorario ha provveduto all’esercizio dell’azione penale.
1.6 Ribadito che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la carenza di valida
delega al vice procuratore onorario per l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 50
D.Lgs. n. 274 del 2000 determina una nullità di ordine generale concernente la
violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico
ministero al procedimento (Sez. 5, n. 14264 del 23 gennaio 2013, Isoni, Rv. 254957) e
rilevato dunque che nel caso di specie l’azione penale è stata esercitata in maniera

citato art. 50 dello statuto del Giudice di Pace, né potrebbe integrare un’ipotesi di

invalida da soggetto non formalmente legittimato, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio e l’annullamento esteso anche a quella di primo grado, con
conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Varese per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado.

per l’ulteriore corso.
Così deciso il 18/3/2014

Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA