Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 240 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 240 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NARDO NICOLA GERARDO N. IL 25/09/1945
avverso l’ordinanza n. 6166/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
accoglieva la richiesta avanzata da Nicola Gerardo Nardo per l’applicazione della
detenzione domiciliare rigettando l’istanza per l’affidamento in prova al servizio
sociale ritenendo insussistenti i presupposti per la misura più ampia in ragione
della condotta segnalata nella informativa della polizia.
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la carenza della motivazione.
In specie, il ricorrente lamenta che il tribunale non ha tenuto conto degli
elementi positivi come l’assenza di carichi pendenti e la natura del reato in
espiazione. Lamenta altresì il mancato approfondimento delle origini delle
denunce indicate dalla polizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La concessione delle misure alternative alla detenzione implica un giudizio
prognostico attinente alla rieducazione, al recupero e al reinserimento sociale del
condannato ma anche alla prevenzione del pericolo di reiterazione di reati.
Tenuto conto dell’effettiva e ampia portata precettiva della funzione
rieducativa della pena, la concedibilità o meno delle misure alternative alla
detenzione postula la valutazione, in concreto, delle specifiche condizioni che
connotano la posizione individuale del singolo condannato e delle diverse
opportunità offerte da ciascuna misura secondo il criterio della progressività
trattamentale. Detta valutazione deve, all’evidenza, essere rappresentata nella
motivazione del provvedimento connotata dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità sui quali può intervenire il sindacato di legittimità.
Osserva il Collegio che dal tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata si
evincono in maniera completa e coerente le argomentazioni logico-giuridiche che
il tribunale di sorveglianza ha posto a fondamento del diniego della misura
alternativa più ampia dell’affidamento in prova al servizio sociale; l’ordinanza,
pertanto, si sottrae alle censure che le sono state mosse. Deve rilevarsi, altresì,
che le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di mero fatto che non
possono trovare accesso nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
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2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
Così deciso, il 30 settembre 2013.
cassa della ammende.