Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 240 del 10/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 240 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIABURRI CLAUDIO N. IL 22/07/1950
avverso la sentenza n. 5981/2010 CORTRAPPELLO di MILANO, del
23/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 10/12/2015

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce carente e contraddittoria motivazione in merito alla ribadita affermazione
di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e dell’elemento psicologico; violazione di legge riguardo all’omesso riconoscimento della scriminante di cui all’art. 52
cod. pen.; dolendosi, infine, della misura della pena e del mancato riconoscimento della attenuanti generiche, come della ritenuta rilevanza della contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile poiché basato in larga parte su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.), atteso che, come il suo ampio spettro dimostra,
esso mira in sostanza ad una revisione del merito del giudizio.
Manifestamente infondata è, invece, la doglianza riguardante la pretesa sussistenza dell’esimente della legittima difesa, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni succinte ma
congrue rispetto alla specificità del fatto; del pari manifestamente infondate sono le censure in
punto attenuanti generiche e rilevanza della recidiva, considerati se non altro i numerosi e specifici precedenti penali annoverati dal ricorrente.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 dicemb e 2015

L’imputato Ciaburri Claudio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale in data 02/07/2010, ne ha ribadito la
condanna alla pena di otto anni di reclusione, oltre alle conseguenti pene accessorie, per il
reato di calunnia aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 368 commi 1 e 2, 99 cod. pen.) in
danno di Gaid Mahmoud Abdelhaie, Shaaban Kamel e Abdelhamid Alameddin, per tale fatto
tratti in arresto, processati e successivamente prosciolti.

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