Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rinaldo Glavina, nato a Trieste il 15.9.1952
avverso la sentenza del 31 gennaio 2012 emessa dalla Corte d’appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Giuseppe Lombardo, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del 18 settembre 2007 con cui il G.u.p. del Tribunale
di Busto Arsizio aveva ritenuto Rinaldo Glavina responsabile del reato di
calunnia, perché in un esposto presentato all’ASL incolpava falsamente l’ex

asseritamente posto in essere nell’esercizio dell’allevamento di cani dalla
stessa gestito.
I giudici di appello hanno ritenuto provata la calunnia dall’esito del
sopralluogo svolto dai funzionari dell’ASL a seguito dell’esposto, che ha
escluso l’esistenza dei fatti denunciati nell’allevamento gestito dalla Furlan e,
fino a poco tempo prima, anche dall’imputato, che quindi ben conosceva le
condizioni in cui venivano trattati gli animali.
I giudici hanno confermato anche l’esistenza dell’aggravante di cui all’art.
61 n. 2 c.p. contestata all’imputato in relazione al reato di cui all’art. 611 c.p.,
in quanto la calunnia sarebbe stata preceduta da una sua telefonata in cui
avrebbe rivolto minacce alla Furlan al fine di farle revocare la costituzione di
parte civile nel processo instaurato a suo carico per il reato di cui all’art. 570
c.p. e di farle rendere falsa testimonianza.

2. L’imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione, in cui
ha svolto un unico motivo contestando la sussistenza della ritenuta
aggravante. In particolare, il ricorrente assume che la frase che avrebbe
rivolto alla Furlan nel corso della telefonata non conteneva minacce e,
soprattutto, non faceva riferimento ad alcuna falsa testimonianza, ma sarebbe
stata travisata; inoltre, rappresenta che si tratta di due distinti episodi del
tutto scollegati, come risulta anche dalla circostanza che la presentazione
dell’esposto è successiva alla data in cui si è tenuto il processo per il reato di
cui all’art. 570 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante
contestata richiamando la motivazione del primo giudice e limitandosi ad

2

moglie Manuela Furlan di fatti integranti il reato di maltrattamento di animali,

indicare che l’imputato sarebbe stato condannato con sentenza definitiva in
ordine all’episodio della telefonata in cui avrebbe minacciato il coniuge, ma
non ha offerto alcuna specifica giustificazione sull’esistenza di un rapporto
teleologico o strumentale tra il reato di calunnia e quello di cui all’art. 611
c.p., peraltro posti in essere in tempi diversi. D’altra parte, neppure dalla
motivazione della sentenza di primo grado – cui rinvia la Corte d’appello – è

affermata apoditticamente, richiamando genericamente il contenuto della
telefonata avvenuta tra l’imputato e la Furlan, ma anche in questo caso senza
fornire alcuna spiegazione in ordine al rapporto strumentale tra i due reati in
questione.

4. La rilevata mancanza di motivazione sull’aggravante di cui all’art. 61 n.
2 c.p. determina l’annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio
sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante
di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione
della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 27 novembre 2012

Il Consicìlire estensore

Il Presidente

possibile trarre argomenti sulla sussistenza dell’aggravante, che viene

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