Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 24 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bogdan Stefan Tudorascu, nato a Craiova (Romania) il 09/10/1985
avverso l’ordinanza del 05/06/2013 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 05/06/2013, ha
respinto la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere e la
subordinata istanza di sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari,
formulata nell’interesse di Bogdan Stefan Tudorascu, nel presupposto della
gravità dei fatti per i quali risultava richiesta all’estradizione dall’autorità
giudiziaria dell’Argentina, oltre che dell’elevato pericolo di fuga dell’interessato,
desumibile dal mantenimento da parte dell’interessato di rilevanti contatti
internazionali.
2. Nel suo ricorso alla difesa eccepisce inosservanza dell’art. 715 comma
2 lett. c) cod.proc.pen. per la mancata individuazione di elementi concreti ai
quali rapportare il pericolo di fuga, contraddetti dalla presenza della residenza
nel comune di Cesano Maderno risalente al 2007, dalla dichiarazione resa dai
familiari di disponibilità ad accogliere l’interessato agli arresti domiciliari, oltre
che dalla dichiarata disponibilità al versamento di una cauzione.

k

Data Udienza: 26/11/2013

Si deduce inoltre la mancanza di concretezza del ventilato pericolo anche
con riferimento alla scarsa gravità dei fatti contestatigli, riguardante l’illecita
utilizzazione di mezzi di pagamento elettronici, che non rendeva plausibile
l’attuazione di una fuga in relazione a tali accuse, richiamando la necessità che
l’applicazione della massima misura cautelare sia rapportabile ad ipotesi di
estrema gravità e di natura eccezionale, caratteristiche assenti nella fattispecie.

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.

L’esame degli atti ha consentito di accertare che Tudorascu ha

riacquistato la libertà il 10/7/2013, circostanza che, in mancanza di una
contestazione dei gravi indizi, e della dichiarazione di interesse alla riparazione
per ingiusta detenzione proveniente dall’imputato, esclude il permanere
dell’interesse all’accertamento sollecitato.
La natura sopravvenuta della causa di inammissibilità costituisce
giustificazione dell’esclusione della condanna al pagamento delle spese e
dell’ammenda, prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 26/11/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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