Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI SALVO ANTONIO N. IL 10/06/1957
avverso il decreto n. 5893/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 25/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Di Salvo Antonio, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso il
decreto in data 25.09.2013 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato di concessione di
misure alternative alla detenzione in carcere, sul presupposto che l’elezione di
domicilio non era sottoscritta dall’interessato; deduce, come unico motivo di
doglianza, violazione dì legge e vizio di motivazione del provvedimento
impugnato, che aveva fatto erronea applicazione dell’art. 677 comma 2-bis del

titolo) al momento della presentazione dell’istanza di misura alternativa.
3.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo

l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta ex actis che al momento della presentazione, in data 6.09.2012,
dell’istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione il ricorrente
era ristretto in carcere, con decorrenza dal 15.10.2011, in forza di un titolo
custodiale diverso da quello (costituito dall’ordine di esecuzione della pena di
mesi 6 di reclusione oggetto della condanna di cui alla sentenza 9.03.2012 del
GUP del Tribunale di Roma) al quale si riferiva l’istanza ex artt. 47 e segg.
ord.pen., titolo in relazione al quale il Di Salvo è stato successivamente
scarcerato il 4.01.2013.
La disposizione dell’art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen., che subordina
l’ammissibilità dell’istanza di misura alternativa proposta dal condannato alla
contestuale effettuazione della dichiarazione o elezione di domicilio, si applica testualmente – al (solo) condannato non detenuto (che non sia irreperibile o
latitante), ciò che risulta conforme alla sua funzione che è quella di rendere più
spedito il procedimento davanti alla magistratura di sorveglianza, onerando
l’interessato di indicare un domicilio certo presso il quale procedere alle notifiche
(Sez. Un. n. 18775 del 17/12/2009, imputato Mammoliti, Rv. 246720),
soddisfando un’esigenza di immediata reperibilità che per definizione non ricorre
allorché il soggetto sia detenuto in carcere.
La norma non è dunque destinata a trovare applicazione nel caso, come quello in
esame, in cui il soggetto si trovi ristretto in vinculis, sia pure per altro titolo (Sez.
1 n. 43462 dell’1/10/2004, Rv. 230344), alla data di presentazione dell’istanza,
restando del tutto irrilevante che l’interessato sia stato successivamente
scarcerato così da risultare in stato di libertà al momento dell’emissione (in data
25.09.2013) del decreto impugnato, in quanto non era certamente imputabile al
Di Salvo il diverso stato giuridico esistente nel momento in cui la sua istanza è
1

codice di rito, in quanto il Di Salvo era ristretto in carcere (sia pure per altro

stata presa in esame rispetto all’epoca di presentazione.
3. Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma perché proceda nelle
forme di rito a provvedere sull’istanza di misura alternativa al carcere proposta
dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso il 19/11/2014

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